Cassazione Civile, Ordinanza n. 34667/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89/2001 per equa riparazione per irragionevole durata del processo. Nel decreto emesso dal consigliere designato la domanda era stata accolta e il Ministero condannato a rifondere le spese della fase monitoria. Il ricorrente ha poi proposto opposizione, che è stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma con conferma del decreto e compensazione delle spese dell'opposizione. In Cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014. Sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel confermare la liquidazione delle spese della fase monitoria: a suo dire, tali compensi avrebbero dovuto essere liquidati secondo la tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014 e, inoltre, avrebbe dovuto applicarsi l'aumento percentuale previsto per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, nel giudizio di equa riparazione, la fase davanti al consigliere designato va liquidata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, perché la prima fase del procedimento Pinto presenta analogie con il procedimento ingiuntivo quanto a forma del provvedimento conclusivo, iniziale assenza di contraddittorio e differita operatività del contraddittorio. Ha quindi ritenuto corretta la liquidazione di euro 1.360,00, non inferiore al minimo dello scaglione applicabile. Quanto alla mancata maggiorazione per più parti assistite, ha osservato che il giudice di merito aveva motivato spiegando che le questioni erano identiche e che il maggiore sforzo difensivo si era limitato alla gestione dei mandati. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché il Ministero non ha svolto difese, e non si è applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della disciplina del giudizio Pinto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È stato invocato quale vizio di legittimità per censurare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
La parte ricorrente lo ha richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della regola di soccombenza e della liquidazione effettuata.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicazione di una diversa tabella e dell'aumento per pluralità di assistiti; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014
La fase davanti al consigliere designato nel procedimento di equa riparazione va liquidata secondo la tabella dei procedimenti monitori.
Consente il rinvio all'insegnamento consolidato della Corte per affermare l'applicabilità della tabella n. 8.
Richiamato nella proposta del relatore per la manifesta infondatezza del ricorso.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 5, comma 4, tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994
maggiorazione del 20 per cento dell'onorario
La maggiorazione per assistenza e difesa di più parti è rimessa al potere discrezionale del giudice e richiede motivazione.
Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è dovuto il contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato ritenuto inapplicabile nel giudizio Pinto, per l'esenzione dal contributo unificato.
Costituisce la base del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la liquidazione delle spese della fase dinanzi al consigliere designato va effettuata secondo la tabella dei procedimenti monitori, poiché tale fase presenta caratteristiche strutturali assimilabili al procedimento per decreto ingiuntivo.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la scelta della tabella tariffaria dipende dalla natura concreta della fase processuale e non dalla sola etichetta formale del procedimento.
- La maggiorazione del compenso per assistenza e difesa di più parti con identica posizione processuale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma la decisione deve essere motivata; il diniego è legittimo se il giudice spiega che non vi è stata un'attività difensiva sostanzialmente maggiore.
- Se il giudice di merito liquida il compenso in misura non inferiore ai minimi dello scaglione applicabile e utilizza la corretta tabella tariffaria, la censura per violazione dei parametri forensi è infondata.
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non si applica il contributo unificato e, quindi, non opera il raddoppio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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