Sentenza n. 3626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 713/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per Euro 343.631,37 relativa a una cartella concernente il prelievo supplementare sulle campagne lattiere 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché la sentenza del TAR Lombardia che aveva in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’agricoltore aveva impugnato l’intimazione di pagamento deducendo il difetto di motivazione e la mancata allegazione della cartella, la genericità del calcolo degli interessi, la prescrizione del credito, il contrasto degli atti con il diritto dell’Unione europea e il difetto di istruttoria, nonché l’errata quantificazione del dovuto per effetto delle compensazioni relative ai recuperi PAC. Il TAR aveva dichiarato inammissibili le censure attinenti alla quantificazione del credito, ritenendo che fossero precluse dal giudicato formatosi sulla cartella e, comunque, non deducibili contro la successiva intimazione se riferite a vizi degli atti presupposti; aveva respinto la censura formale e l’eccezione di prescrizione. In appello sono stati dedotti, in particolare, l’asserita estraneità dell’appellante al ricorso collettivo definito dal giudicato, la violazione del diritto unionale e dei principi costituzionali, l’illegittimità della preclusione processuale, la prescrizione del capitale e quella quinquennale degli interessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto opponibile all’appellante il giudicato formatosi sulla cartella, poiché la sentenza di primo grado del TAR, che aveva respinto il ricorso collettivo contro la cartella notificata all’interessato, lo individuava tra i ricorrenti; la circostanza che il suo nome non comparisse nell’intestazione della successiva sentenza d’appello non incideva sull’efficacia del giudicato derivante dalla sentenza di primo grado, non appellata dall’interessato. È stata quindi confermata l’inammissibilità delle censure relative alla quantificazione del credito e ai vizi degli atti presupposti. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea è stato qualificato come vizio di violazione di legge comportante annullabilità, non nullità, salvo che il vizio riguardi un atto ormai inoppugnabile o coperto da giudicato: in tali casi non può essere fatto valere impugnando atti successivi della medesima catena procedimentale. Quanto alla prescrizione, il capitale è soggetto al termine ordinario decennale, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale. Nel caso concreto la notifica della cartella, la costituzione di Agea nei giudizi relativi agli atti presupposti, i ricorsi e i giudizi concernenti le diverse campagne, le intimazioni e le richieste di rateizzazione avevano interrotto la prescrizione; la costituzione in giudizio di Agea produce inoltre effetto interruttivo permanente ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c. Anche gli interessi non risultavano prescritti, considerando le sospensioni normative connesse al passaggio dei ruoli e all’emergenza COVID-19. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
ammissione di nuovi documenti in appello
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorso introduttivo del precedente giudizio perché rilevante per chiarire la partecipazione dell’appellante al giudizio definito dal giudicato e l’oggetto della controversia.
termine di prescrizione decennale
Il credito relativo alla sorte capitale del prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
termine di prescrizione quinquennale degli interessi
Gli interessi relativi al credito sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
effetto interruttivo permanente
La costituzione in giudizio del creditore nei giudizi aventi a oggetto gli atti presupposti interrompe la prescrizione con effetto permanente sino alla definizione del giudizio.
art. 8-quinquies, comma 5, l. 33/2009
Le intimazioni relative alle campagne interessate e le successive richieste di rateizzazione sono state considerate atti rilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009
sospensione per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione
Il periodo di sospensione previsto per il passaggio dei ruoli da Agea all’agente della riscossione deve essere computato nel calcolo della prescrizione degli interessi.
sospensione connessa all’emergenza COVID-19
La sospensione dei termini di riscossione prevista durante l’emergenza COVID-19 rileva nel calcolo del termine di prescrizione degli interessi.
Massime di principio
- La contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione europea, sia diretta sia derivata dall’incompatibilità della norma nazionale applicata, integra ordinariamente un vizio di violazione di legge che comporta l’annullabilità dell’atto, non la sua nullità.
- Il vizio di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea non può essere fatto valere oltre il termine decadenziale quando l’atto della catena procedimentale nel quale il vizio si è consumato è divenuto inoppugnabile o è coperto da giudicato; il vizio non può essere trasferito mediante l’impugnazione di atti successivi meramente consequenziali.
- Il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado è opponibile alla parte che abbia partecipato al relativo giudizio, anche se il suo nominativo non compare nell’intestazione della successiva sentenza d’appello pronunciata su impugnazione proposta soltanto da alcuni ricorrenti originari.
- Il credito relativo alla sorte capitale del prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione decennale, mentre gli interessi maturano secondo il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
- La costituzione in giudizio del creditore in controversie aventi a oggetto gli atti presupposti interrompe la prescrizione con effetto permanente ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.; anche notifiche, intimazioni e richieste di rateizzazione possono rilevare quali atti interruttivi secondo la fattispecie concreta.
- Nel computo della prescrizione degli interessi devono essere considerate le sospensioni legali previste per il passaggio dei ruoli all’agente della riscossione e per l’emergenza COVID-19.
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