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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4854 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Art. 7, comma 2 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicazione a carico di società o enti con personalità giuridica - Art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetto estintivo dell'obbligazione solidale - Estinzione dell'obbligazione della società - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, contestando: la motivazione apparente e l'errata valutazione delle perdite su crediti dedotte dalla società; la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla deducibilità dei costi; l'errata imputazione temporale delle royalties relative al marchio Car Shoe; e, soprattutto, l'esclusione della sanzione IVA a carico della società, ritenuta dalla CTR automaticamente estinta per effetto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, poiché era venuta meno la responsabilità solidale dell'amministratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che la società non può beneficiare dell'estinzione dell'obbligazione solidale dell'autore materiale della violazione: la caducazione della responsabilità della persona fisica non estingue l'obbligazione propria della società. La CTR dovrà inoltre riesaminare le perdite su crediti e le royalties, verificando con documentazione concreta certezza, inerenza e competenza dei componenti negativi.

Norme richiamate

  • Art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; le disposizioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto.

    La norma attribuisce retroattivamente alla società la responsabilità esclusiva per le sanzioni tributarie, facendo venir meno l'obbligazione solidale della persona fisica autrice della violazione, ma non estingue l'obbligazione della società.

  • Art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'autore materiale della violazione è obbligato solidalmente con la persona giuridica al pagamento della sanzione.

    La disciplina previgente configurava un'obbligazione solidale autonoma e integrale a carico della società e dell'autore materiale. La successiva eliminazione della solidarietà nei confronti della persona fisica non comporta l'estinzione dell'obbligazione societaria.

  • Art. 1297, comma 1, codice civile

    Il condebitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri condebitori.

    L'estinzione dell'obbligazione riferita alla persona fisica costituisce un'eccezione personale, della quale la società non può avvalersi per sottrarsi al pagamento della sanzione.

  • Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

    La Corte ha escluso il contrasto tra l'applicazione retroattiva dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e il principio di legalità, poiché la responsabilità della persona giuridica era già prevista dalla normativa anteriore.

  • Art. 75, commi 1, 2 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986, oggi art. 109 TUIR

    Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

    La deduzione dei costi richiede prova della loro esistenza, certezza, inerenza e competenza. Per le royalties rileva il momento di ultimazione delle prestazioni e non, di regola, la successiva data di sottoscrizione formale del contratto.

  • Art. 2697 codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In materia di componenti negativi del reddito, spetta al contribuente dimostrare con documentazione idonea l'esistenza, l'inerenza e la competenza del costo o della perdita.

  • Art. 1301 codice civile

    La disciplina della remissione non è applicabile quando l'estinzione dell'obbligazione di un coobbligato deriva direttamente da una norma generale e astratta, anziché da un comportamento remissorio del creditore.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva elimina la responsabilità solidale dell'autore materiale di una violazione tributaria e attribuisce la sanzione esclusivamente alla società, la società resta obbligata al pagamento se la sua responsabilità era già prevista dalla normativa precedente.
  • L'estinzione dell'obbligazione di uno dei coobbligati per un'eccezione personale non si estende automaticamente agli altri coobbligati solidali.
  • Per dedurre perdite, costi o minori ricavi, il contribuente deve fornire prove documentali specifiche dell'esistenza, dell'inerenza e della competenza; non sono sufficienti registrazioni contabili o mere allegazioni difensive.
  • La competenza fiscale di un costo per servizi dipende normalmente dall'ultimazione della prestazione, non dalla data in cui il contratto viene formalizzato per iscritto, soprattutto se il rapporto era già operativo.
  • Il giudice tributario deve motivare in modo concreto indicando i documenti e gli elementi probatori utilizzati; una motivazione che si limiti a recepire le affermazioni della parte senza esaminarne i riscontri può essere cassata.
  • La decisione della Cassazione non ha definito definitivamente l'importo dovuto: ha annullato la sentenza e disposto il rinvio alla CTR per un nuovo esame secondo i principi indicati.

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