Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15952/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del GIP che applicò la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo: nullità e violazione delle norme sulla costituzione di parte e sulla notificazione (artt. 178 lett. c), 179, 185, 446-458 c.p.p.). Sostengono che, pur avendo nominato due difensori (Avv. Di Cecco e Avv. Poziello), il decreto di fissazione dell'udienza e il rinvio sarebbero stati notificati solo all'Avv. Di Cecco, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità degli atti successivi, compresa la sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha rilevato preliminarmente che l'impugnazione in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) è soggetta ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., cioè può riguardare solo specifici motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica o all'illegalità della pena, e che il motivo prospettato non rientra in tali ipotesi. Nel merito la Corte ha inoltre accertato dagli atti che i ricorrenti, con procura speciale depositata, avevano espressamente revocato la nomina dell'Avv. Poziello e conferito procura speciale esclusiva all'Avv. Di Cecco anche per il patteggiamento; la notifica al solo Avv. Di Cecco era quindi regolare. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta a questioni relative alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; la Corte l'ha interpretata restrittivamente per dichiarare i ricorsi inammissibili.

  • artt. 178 lett. c), 179, 185 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti come norme sulla notificazione e rappresentanza difensiva; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione alla luce della revoca espressa della procura a uno dei difensori.

  • artt. 446-458 c.p.p.

    Richiamati come parte del procedimento di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ritenuto irrilevante il vizio denunciato rispetto ai limiti di ammissibilità dell'art. 448 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ai versamenti alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando il contributo in euro 3.000,00.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come elemento della fattispecie penale (concorso di persone nel reato), parte della contestazione originaria valutata nel procedimento di merito.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alla fattispecie di reato contestata; citata come riferimento al capo di imputazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186

    Citata dalla Corte per precisare i criteri di valutazione dell'eventuale colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente tale colpa.

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta sono ammissibili solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni processuali generiche estranee a quei motivi rischiano l'inammissibilità.
  • La notifica di atti al difensore effettivamente e validamente delegato è valida anche se inizialmente erano stati nominati più difensori, purché vi sia prova di revoca espressa e regolare delle altre procure.
  • Per contestare con successo vizi di notificazione o di rappresentanza occorre dimostrare che la diversa notifica abbia inciso sulle scelte difensive o sulla volontà dell'imputato; mere questioni formali possono essere ritenute irrilevanti se la procura esclusiva è documentata.
  • Chi impugna in Cassazione deve verificare preventivamente i limiti di ammissibilità specifici per il tipo di provvedimento impugnato (qui: patteggiamento) e calibrare i motivi su quelli; altrimenti il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • È buona prassi depositare e conservare documentazione chiara di nomina e revoca dei difensori (procure, procure speciali) per evitare contestazioni sulla regolarità delle notifiche e del rappresentante processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.