Cassazione Penale, Sentenza n. 15952/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del GIP che applicò la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo: nullità e violazione delle norme sulla costituzione di parte e sulla notificazione (artt. 178 lett. c), 179, 185, 446-458 c.p.p.). Sostengono che, pur avendo nominato due difensori (Avv. Di Cecco e Avv. Poziello), il decreto di fissazione dell'udienza e il rinvio sarebbero stati notificati solo all'Avv. Di Cecco, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità degli atti successivi, compresa la sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha rilevato preliminarmente che l'impugnazione in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) è soggetta ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., cioè può riguardare solo specifici motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica o all'illegalità della pena, e che il motivo prospettato non rientra in tali ipotesi. Nel merito la Corte ha inoltre accertato dagli atti che i ricorrenti, con procura speciale depositata, avevano espressamente revocato la nomina dell'Avv. Poziello e conferito procura speciale esclusiva all'Avv. Di Cecco anche per il patteggiamento; la notifica al solo Avv. Di Cecco era quindi regolare. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta a questioni relative alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; la Corte l'ha interpretata restrittivamente per dichiarare i ricorsi inammissibili.
artt. 178 lett. c), 179, 185 c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti come norme sulla notificazione e rappresentanza difensiva; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione alla luce della revoca espressa della procura a uno dei difensori.
Richiamati come parte del procedimento di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ritenuto irrilevante il vizio denunciato rispetto ai limiti di ammissibilità dell'art. 448 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e ai versamenti alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando il contributo in euro 3.000,00.
Richiamato come elemento della fattispecie penale (concorso di persone nel reato), parte della contestazione originaria valutata nel procedimento di merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alla fattispecie di reato contestata; citata come riferimento al capo di imputazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Citata dalla Corte per precisare i criteri di valutazione dell'eventuale colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente tale colpa.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta sono ammissibili solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni processuali generiche estranee a quei motivi rischiano l'inammissibilità.
- La notifica di atti al difensore effettivamente e validamente delegato è valida anche se inizialmente erano stati nominati più difensori, purché vi sia prova di revoca espressa e regolare delle altre procure.
- Per contestare con successo vizi di notificazione o di rappresentanza occorre dimostrare che la diversa notifica abbia inciso sulle scelte difensive o sulla volontà dell'imputato; mere questioni formali possono essere ritenute irrilevanti se la procura esclusiva è documentata.
- Chi impugna in Cassazione deve verificare preventivamente i limiti di ammissibilità specifici per il tipo di provvedimento impugnato (qui: patteggiamento) e calibrare i motivi su quelli; altrimenti il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
- È buona prassi depositare e conservare documentazione chiara di nomina e revoca dei difensori (procure, procure speciali) per evitare contestazioni sulla regolarità delle notifiche e del rappresentante processuale.
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