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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29726/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal GIP di Varese (irrevocabile dal 22/07/2021; pena: 1 anno e 8 mesi e €4.000 per violazione dell'art.73, co.4 DPR 309/90, fatto del 02/02/2021) e una successiva sentenza della Corte d'appello di Milano (irrevocabile il 30/04/2024; pena: anni 4, mesi 5 e gg.10 e varie multe per più capi relativi a reati ex art.73, co.4 DPR 309/90 commessi tra il 02/11/2021 e il 28/01/2022). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione/contraddittorietà per omissione del giudice dell'esecuzione nel considerare gli elementi che nei giudizi di merito avrebbero indicato un unico disegno criminoso (tra cui lo stato di tossicodipendenza); (2) violazione degli artt.666 e 671 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale aveva escluso la continuazione per la distanza temporale (circa 9-10 mesi) senza confrontarsi con precedente decisione che aveva riconosciuto continuazione in situazioni analoghe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione e la Corte territoriale hanno correttamente applicato i criteri di diritto in materia di reato continuato: è necessario verificare la presenza di concreti indicatori di un"unica preventiva risoluzione criminosa (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità/abitudini programmate, programmazione antecedente dei reati). La Corte ha ritenuto che tra il fatto del 02/02/2021 e le condotte successivamente accertate intercorresse un lungo intervallo (con periodo di detenzione in mezzo) e non sussistessero elementi probatori che dimostrassero una programmazione delle condotte successive già alla data del 02/02/2021. Lo stato di tossicodipendenza è stato valutato ma ritenuto non idoneo, da solo, a fondare la continuazione in assenza degli altri indici. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice dell'esecuzione non è vincolato a estendere retroattivamente un disegno criminoso sulla base di mera equivalenza temporale senza concrete prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione; invocata rispetto a censure per omessa o contraddittoria motivazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione: il giudice deve verificare la preventiva risoluzione criminosa e i relativi indicatori

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Principio del reato continuato: necessità di una preventiva ed unica risoluzione criminosa che faccia assumere ai reati carattere di continuazione

  • art. 73, comma 4, DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale penale che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; le condotte contestate rientrano in questa fattispecie e la loro omogeneità è stata valutata ai fini della continuazione

  • artt. 666 e 671 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle modalità e limiti del procedimento di esecuzione e del riconoscimento della continuazione; contestata la mancata applicazione comparativa di criteri tra giudizi

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede prova di una preventiva, unitaria risoluzione criminosa: non basta la mera analogia tra reati o la semplice vicinanza temporale
  • Gli indicatori rilevanti sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità/abitudini programmate e la prova che i reati successivi erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo
  • Lo stato di tossicodipendenza può essere considerato elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se collegato e supportato dagli altri indicatori; da solo non è sufficiente
  • Intervalli temporali significativi (soprattutto se intervallati da detenzione) ostano al riconoscimento della continuazione salvo concreti elementi probatori di programmazione antecedente
  • Il giudice dell'esecuzione deve effettuare un accertamento completo e motivare puntualmente l'esclusione della continuazione; tuttavia non è vincolato da valutazioni di merito preesistenti se mancano indici probatori che giustifichino un riconoscimento retroattivo

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