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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37734/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di una società debitrice per il pagamento di una somma di denaro. La società ingiunta propose opposizione deducendo di poter estinguere, in compensazione, il proprio debito con un credito che assumeva di avere acquistato da altra società, indicata come agente di commercio della procedura; contestò anche la conversione in euro di un credito espresso in dollari USA e chiese la revoca del decreto. L’opposta eccepì l’inefficacia della compensazione per effetto della disciplina concorsuale. Il tribunale rigettò l’opposizione e la corte d’appello confermò. In cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa considerazione del fatto che, secondo la ricorrente, la controparte aveva in comparsa conclusionale aderito alla compensazione, con conseguente cessazione della materia del contendere, e correlata ultrapetizione; 2) violazione dell’art. 56 l.fall. perché il credito opposto sarebbe stato scaduto prima dell’apertura della procedura; 3) violazione dell’art. 56 l.fall. in relazione all’art. 45 l.fall. e agli artt. 1260, 1264 e 1376 c.c., sostenendo che l’art. 45 l.fall. non sarebbe pertinente alla cessione del credito e che la cessione si perfeziona con il solo consenso; 4) ultrapetizione e violazione dell’art. 1278 c.c. e di norme processuali, deducendo che, trattandosi di debito in valuta estera, la domanda monitoria avrebbe dovuto essere proposta in dollari USA e che la conversione in euro sarebbe stata disposta senza adeguato collegamento con la scadenza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul preteso riconoscimento della compensazione da parte della procedura, osservando che la valutazione dei diritti di terzi nella procedura di amministrazione straordinaria spetta ai commissari straordinari e non può desumersi da mere difese del procuratore. Ha poi escluso che la ricorrente avesse assolto l’onere di dedurre in modo specifico e autosufficiente la circostanza decisiva della data certa anteriore dell’atto di cessione del credito, rilevando che la disciplina della compensazione in ambito concorsuale, secondo l’orientamento più recente, non consente al cessionario post-fallimentare di opporre la compensazione neppure se il credito ceduto era già scaduto prima dell’apertura della procedura. Ha aggiunto che i documenti richiamati dalla ricorrente non erano stati riprodotti in modo utile a provare l’anteriorità della cessione e che, comunque, il motivo non dimostrava la specifica utilità dell’impugnazione sulla conversione in euro. Il quarto motivo è stato respinto perché la ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio le derivasse dalla mancata richiesta di ingiunzione in valuta estera, mentre il giudice di merito aveva già operato la conversione al cambio della scadenza. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia, ultrapetizione ed extra petizione; la Corte esclude il vizio perché la questione di diritto è stata comunque correttamente decisa.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. in relazione al potere di azione e alla disponibilità delle domande/eccezioni nel processo.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta violazione dei limiti della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per giustificare la correzione della motivazione in sede di legittimità.

  • art. 40 d.lgs. n. 270/1999

    Attribuisce ai commissari straordinari il potere di gestione dell’impresa insolvente e di amministrazione dei suoi beni, incluso il potere di ricognizione dei diritti dei terzi.

  • art. 35 l.fall.

    Richiamato in via comparativa per affermare che, nel fallimento, la ricognizione dei diritti dei terzi spetta al curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori.

  • art. 56 l.fall.

    Disciplina la compensazione nel concorso: la Corte ribadisce che la compensazione è ammessa per crediti anteriori solo entro i limiti del comma 2 e che, secondo l’orientamento recente, non è opponibile dal cessionario che acquisti il credito dopo l’apertura della procedura, anche se il credito era scaduto prima.

  • art. 45 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non decisivo nella prospettazione del motivo relativo alla cessione del credito; la Corte non ne fonda la decisione.

  • artt. 1260 c.c., 1264 c.c., 1376 c.c.

    Richiamati per sostenere che la cessione del credito si perfeziona con il consenso e che la notificazione al debitore ha funzione di opponibilità/pagamento; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità probatoria e per la disciplina concorsuale della compensazione.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per la necessità che l’atto di cessione abbia data certa anteriore all’apertura della procedura, ai fini dell’opponibilità della compensazione.

  • art. 1278 c.c.

    La Corte ribadisce che, nelle obbligazioni in valuta estera, la moneta oggetto del debito è quella estera ma il pagamento può essere effettuato in moneta avente corso legale nel luogo e secondo il cambio del giorno di scadenza; la doglianza è comunque respinta per difetto di concreto interesse.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Giustifica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione del giudice di merito quando la soluzione giuridica è comunque esatta.

  • art. 2917 c.c.

    Richiamato per affermare che il credito del fallito è insensibile alle cause estintive sopravvenute, a sostegno dell’inopponibilità della compensazione post-apertura della procedura.

Massime di principio

  • Nel concorso, la facoltà di ricognizione dei diritti dei terzi e delle eccezioni opponibili alla procedura spetta agli organi della procedura stessa; non possono attribuirsi effetti confessorî o ricognitivi a mere difese svolte dal difensore se manca la manifestazione di volontà dell’organo legittimato.
  • In tema di compensazione concorsuale, il cessionario che abbia acquistato il credito dopo l’apertura della procedura non può opporre la compensazione al debitore concorsuale, anche se il credito ceduto era già scaduto prima dell’apertura, poiché opera la logica di indisponibilità dei beni e dei crediti del fallito/procedura verso cause estintive sopravvenute.
  • Chi invoca la compensazione in giudizio deve allegare e dimostrare in modo specifico e autosufficiente i fatti costitutivi rilevanti, inclusa la data certa dell’atto di cessione anteriore alla procedura quando tale elemento sia decisivo per l’opponibilità.
  • La mancata pronuncia espressa su una questione di diritto non comporta cassazione quando la decisione impugnata abbia comunque raggiunto il risultato giuridico corretto; in tali casi la Corte può correggere la motivazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile o infondato se non evidenzia il concreto pregiudizio derivante dalla denunciata violazione processuale o sostanziale, poiché l’interesse ad impugnare va misurato sull’utilità concreta conseguibile.
  • Nelle obbligazioni in moneta estera, la conversione in valuta avente corso legale può essere effettuata al cambio della scadenza del debito; la censura è vana se non dimostra in concreto quale diversa regolazione avrebbe prodotto un esito utile per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniProveCompensazioneCessione del creditoInadempimento
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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