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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23613/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conferma, sul piano sostanziale, la condanna dell'imputato per il reato edilizio ex art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001; condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda un imputato condannato per un reato edilizio relativo alla realizzazione di una tettoia senza titolo abilitativo, contestato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001. Il ricorrente deduceva, in sintesi, l'intervenuta prescrizione del reato, la genericità del capo di imputazione, la non necessità del titolo edilizio per l'opera realizzata in ragione della sua asserita facile amovibilità, nonché l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la revoca del beneficio della sospensione condizionale. La Corte rileva che il ricorso non si confronta con la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla cd. Legge Orlando; ritiene corretto il capo di imputazione, che descriveva in modo adeguato il fatto contestato; conferma la necessità del titolo abilitativo per un'opera idonea ad alterare l'assetto territoriale; esclude la particolare tenuità del fatto per la consistenza delle opere, anche in considerazione della copertura superiore a 123 mq; giudica inammissibile l'istanza di revoca della sospensione condizionale, perché non adeguatamente illustrata e comunque priva del presupposto dedotto dal ricorrente, ossia l'insussistenza del reato.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di una tettoia senza titolo edilizio integra il reato edilizio contestato, essendo necessario il titolo abilitativo per opere che incidono sull'assetto territoriale; la facile amovibilità non esclude di per sé la tipicità, salvo specifiche ipotesi normative non dedotte.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la consistenza delle opere è significativa, come nel caso di una copertura di oltre 123 mq.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Legge n. 103 del 2017

    Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla sentenza.

  • Legge n. 134 del 2021

    Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina indicata dalle Sezioni Unite in tema di sospensione del corso della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio della decisione impugnata, specie quando la Corte di merito abbia applicato una disciplina normativa rilevante e il ricorrente ometta di censurarla in modo pertinente.
  • In materia urbanistico-edilizia, la necessità del titolo abilitativo va valutata in relazione alla concreta incidenza dell'opera sull'assetto del territorio; la mera facile amovibilità non è, da sola, sufficiente a escludere la configurabilità del reato, se non ricorre una specifica ipotesi normativa.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con opere edilizie di apprezzabile consistenza, dovendosi valorizzare la dimensione e l'impatto dell'intervento complessivo.
  • L'istanza di revoca di un beneficio processuale o sanzionatorio deve essere specificamente argomentata e non può fondarsi su presupposti fattuali già esclusi dalla decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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