Cassazione Civile, Ordinanza n. 33013/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice aveva convenuto in giudizio la società locatrice chiedendo la rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un opificio industriale, comprensivo di macchinari e attrezzature, sostenendo di aver perso la disponibilità di una parte rilevante dei beni locati a seguito dell’inventario eseguito dal curatore del fallimento del soggetto proprietario di quei beni. La convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento di canoni asseritamente non corrisposti, ottenendo accoglimento in primo grado e rigetto dell’appello. In cassazione la conduttrice ha articolato dodici motivi: ha denunciato, in sintesi, che l’inventario fallimentare avrebbe determinato lo spossessamento della locatrice e la conseguente perdita del godimento dei beni; che la nomina del custode sarebbe stata incompatibile con il potere originario della locatrice; che la corte territoriale avrebbe pronunciato ultra/extra petita e in violazione del divieto di nuove domande nel ritenere irrilevante l’eventuale obsolescenza di alcuni macchinari; che vi sarebbe contraddizione motivazionale; che la prova presuntiva della prosecuzione dell’uso dei beni sarebbe stata erroneamente desunta da CTU e ATP; che la disciplina della riduzione del canone per riparazioni avrebbe imposto una riduzione permanente; che sarebbero stati omessi fatti decisivi sulla inutilizzabilità di gran parte dei beni; che vi sarebbe stata omessa pronuncia; e che sarebbe stato mal applicato il regime dell’eccezione di inadempimento e dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via centrale, che i primi motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto dell’appello su due pilastri, cioè che la locazione poteva essere validamente conclusa anche dal non proprietario purché avesse la disponibilità del bene, e che il fallimento del proprietario non aveva fatto venir meno, nei confronti della conduttrice, il godimento dei macchinari in forza del titolo locatizio. La censura, invece, si era limitata a prospettare gli effetti dell’inventario fallimentare sul rapporto e non aveva dedotto il decisivo profilo della eventuale non opponibilità della locazione alla procedura concorsuale, profilo peraltro non risultante accertato nei gradi di merito. Anche tutti gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché estranei alla ratio decidendi, oppure perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, oppure ancora per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma del vizio di violazione di legge evocato nei motivi, ma la Corte rileva che molte censure non aggrediscono la ratio decidendi o mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per vizi di nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte reputa tali censure inammissibili perché non pertinenti o non autosufficienti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla valutazione delle presunzioni e dei fatti è limitato al vizio motivazionale nei ristretti limiti di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte rileva il difetto di specifica indicazione degli atti e delle sedi processuali da cui sarebbero emersi i fatti/deduzioni invocati dalla ricorrente.
La doglianza di extrapetizione/omessa pronuncia è respinta perché la sentenza di merito si è limitata a esaminare la domanda effettivamente proposta.
La Corte osserva che le questioni prospettate come nuove o aggiunte non risultano decisive rispetto alla domanda originaria e, in ogni caso, non sono adeguatamente localizzate nel processo.
Evocato in tema di riparto dell’onere probatorio sull’inutilizzabilità dei beni e sull’eccezione di inadempimento, ma la censura è giudicata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del locatore; la Corte non accede alla tesi perché il punto decisivo resta la permanenza del godimento locatizio e la non dedotta non opponibilità del rapporto.
Richiamato nel tentativo di collegare lo spossessamento del locatore agli effetti sul contratto, ma la Corte distingue il rapporto interno fallito-curatore dai rapporti col terzo conduttore.
Richiamato con riferimento agli obblighi del locatore; la censura non è accolta perché non incide sulla ratio della decisione di merito.
Invocato per sostenere una riduzione del canone per inutilizzabilità/riparazioni, ma la Corte rileva che la domanda esaminata in appello aveva diversa causa petendi.
Richiamato in relazione alla disciplina della locazione di cose produttive; la Corte non ne fa applicazione estensiva al caso dedotto.
Evocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della locazione e della riduzione del canone, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
Richiamato insieme alle altre norme sulla locazione; la Corte non lo applica in senso favorevole alla ricorrente.
Citato nel primo motivo per sostenere gli effetti dello spossessamento fallimentare.
Citato nel primo motivo in tema di effetti dell’apertura della procedura sui beni del fallito.
Citato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi conseguenze favorevoli alla ricorrente.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla nomina del custode, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censure di petizione e contenuto dell’atto introduttivo, ma non ritenuto decisivo.
Citato nel secondo motivo in tema di custodia, ma la Corte esclude la pertinenza della censura.
Citato dalla ricorrente senza rilievo decisivo per la soluzione della controversia.
Richiamato nel terzo bis motivo, senza superare il rilievo di inammissibilità.
Evocato per sostenere vizi di motivazione/contraddittorietà della sentenza, ma le censure sono dichiarate inammissibili.
Richiamato per contestare il ricorso alle presunzioni, ma la Corte ribadisce che la valutazione di gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito.
Evocato in relazione all’eccezione di inadempimento, senza che la Corte ne esamini il merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una questione giuridica solo apparentemente pertinente.
- La locazione può essere validamente stipulata anche da chi non è proprietario del bene, purché ne abbia la disponibilità di fatto in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico; la mancata proprietà del locatore, di per sé, non incide sulla validità del rapporto verso il conduttore.
- Gli effetti dello spossessamento fallimentare operano nel rapporto tra fallito e curatore, ma non si trasferiscono automaticamente sui rapporti con il terzo; rispetto a questi ultimi il tema decisivo è la opponibilità del titolo contrattuale, che deve essere dedotta e accertata specificamente.
- La doglianza di omessa pronuncia o extrapetizione è infondata se il giudice si è limitato a decidere sulla domanda effettivamente proposta, senza estendere il thema decidendum a una diversa causa petendi non introdotta in giudizio.
- La valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Le censure che presuppongono fatti o domande non specificamente localizzati negli atti del processo sono inammissibili per difetto di autosufficienza e di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
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