Cassazione Penale, Sentenza n. 41863/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere per Massimiliano Di Caprio e sostituito la custodia con arresti domiciliari per Deborah Capasso. Le censure sono state articolate principalmente su: (a) carenza o illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza basati su dichiarazioni di collaboratore e intercettazioni; (b) contestazione dell'autorizzazione e utilizzabilità delle intercettazioni; (c) errata qualificazione giuridica e possibile concorso/rapporto di specialità tra i reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); (d) insufficiente e apodittica motivazione in ordine alla contestata aggravante "416-bis.1" (agevolazione mafiosa e uso del "metodo mafioso"); (e) illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari e disparità di trattamento tra i due indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato molte delle censure che si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti o degli indizi (ricostruzione e apprezzamento del merito riservati al giudice di merito) e ha confermato che la motivazione del Tribunale di riesame, nel complesso, aveva ricostruito il quadro indiziario sulla base di declaratorie e intercettazioni. Tuttavia la Corte ha rilevato vizi motivazionali rilevanti e ha disposto l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata per i seguenti motivi: (1) carenza di motivazione circa il rapporto tra il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) — la decisione non ha chiarito se le condotte siano assorbite dall'autoriciclaggio o costituiscano reati autonomi concorrenti; pertanto rinvio al Tribunale del riesame per integrare la motivazione e verificare l'eventuale concorso/materialità o assorbimento; (2) carenza di motivazione sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (sia l'elemento soggettivo di "agevolazione" sia l'uso del "metodo mafioso") in relazione a Di Caprio e Capasso — la Corte ha ritenuto non sufficientemente provati i collegamenti tra l'interesse personale e una finalità di sostentamento dell'associazione e ha ravvisato confusione tra tipicità delle modalità di penetrazione economica e l'effettivo uso intimidatorio del "metodo"; anche su questo punto rinvio per nuovo esame. La Corte ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sui punti annullati e ha precisato che la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato Di Caprio, ordinando la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)
Il giudice ha richiamato la fattispecie come capo di imputazione principale per trasferimenti fittizi di quote, società e beni; tuttavia la Corte ha rilevato che non è stata adeguatamente motivata la relazione tra questa fattispecie e l'autoriciclaggio, ossia se le condotte rientrino nella specialità a favore dell'art. 648-ter.1.
art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)
Contestato con riferimento al reimpiego di proventi illeciti nelle società; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'autoriciclaggio può assorbire il reato di trasferimento fraudolento se le condotte riguardano lo stesso bene/fatto e sono funzionalmente riconducibili all'autoriciclaggio, ma ha ritenuto che il Tribunale non abbia chiarito se ciò accada nel caso concreto.
art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante per agevolazione mafiosa e metodo mafioso)
"per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ed in particolare avendo agito con metodo mafioso... nonché per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite dell'associazione di tipo mafioso denominata 'clan Contini'"
La Corte richiede elementi specifici per provare sia l'agevolazione dell'associazione (finalità di sostentamento ecc.) sia l'uso del 'metodo mafioso' (attività intimidatoria e assoggettamento). La mera partecipazione di un soggetto riconducibile alla cosca o l'interesse personale non sono sufficienti senza prova del dolo specifico e del concreto collegamento con le finalità associative.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamato come parametro per censurare vizi di motivazione e violazioni di legge: la Corte ricorda che in materia di misure cautelari il ricorso è ammissibile quando denunci la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa valutazione del merito.
art. 273 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza)
Rilevato come requisito per misure cautelari: la Corte ribadisce i limiti del sindacato in cassazione sulla gravità indiziaria e richiama la necessità di motivazione non manifestamente illogica.
art. 274 c.p.p. (esigenze cautelari)
Utilizzato come riferimento per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse complessivamente congrua ma che debba essere riconsiderata dopo il nuovo esame sugli altri punti annullati.
art. 309, comma 7 c.p.p. (competenza per il nuovo giudizio)
Norma richiamata per indicare il Tribunale competente al quale sono rimessi gli atti dopo l'annullamento parziale.
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma richiamata per disporre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario dato che la sentenza non comporta la rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- In sede di cassazione sulle misure cautelari, le censure devono evidenziare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una semplice diversa valutazione degli indizi già esaminati dal giudice di merito.
- Le intercettazioni possono essere discusse in legittimità solo se si dimostra un travisamento della prova; questioni sull'autorizzazione alle intercettazioni devono essere contestate specificamente con riferimento alla motivazione del decreto autorizzativo.
- Nel rapporto tra autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) il principio della specialità trova applicazione quando le condotte riguardano il medesimo bene/fatto e risultano funzionalmente e volitivamente riconducibili all'autoriciclaggio; il giudice deve motivare chiaramente se si configurano concorso materiale o assorbimento.
- Per la contestazione dell'aggravante "416-bis.1" è necessario dimostrare non solo l'interesse o l'apporto economico di un soggetto legato a una consorteria mafiosa, ma il concreto fine di agevolazione dell'associazione (p.es. sostentamento degli affiliati) e/o l'uso del metodo mafioso tramite elementi specifici di intimidazione e assoggettamento.
- Quando la decisione di merito contiene carenze o contraddizioni motivazionali su profili essenziali (qualificazione giuridica, nesso funzionale tra condotte), la Cassazione può annullare e rinviare per integrare la motivazione e consentire la nuova valutazione delle esigenze cautelari.
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