Cassazione Civile, Ordinanza n. 19003/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di tre soci di una s.r.l. per il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società per l'anno d'imposta 1986. La CTR aveva confermato l'annullamento degli avvisi ai soci ritenendo che la sentenza di primo grado di annullamento dell'avviso societario fosse passata in giudicato, in conseguenza dell'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio. L'Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 393 c.p.c., 338 c.p.c. e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe applicato erroneamente la disciplina dell'estinzione del giudizio di appello anziché quella speciale dell'estinzione del giudizio di rinvio, con effetti diversi sulla definitività dell'atto impositivo originario. I contribuenti non si sono costituiti in cassazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito sull'effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio, perché ha rilevato preliminarmente un vizio della notificazione del ricorso per cassazione: notificazione inesistente nei confronti di uno dei contribuenti e mancata prova del perfezionamento della notificazione nei confronti degli altri due, per assenza dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuizione sulle spese e senza applicazione del contributo unificato aggravato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
norma speciale sugli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione, ritenuta dall'Agenzia applicabile in luogo dell'art. 338 c.p.c.
norma sull'effetto dell'estinzione del giudizio di appello, che la CTR avrebbe erroneamente applicato al giudizio di rinvio.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione.
ai fini della prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
richiamati quale base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 890 del 1982 in tema di perfezionamento della notifica.
non consente rinnovazione della notificazione quando questa sia inesistente o manchi la prova del suo perfezionamento nei confronti di alcuni intimati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile all'Agenzia delle Entrate, difesa dall'Avvocatura dello Stato, con prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso a mezzo posta si considera perfezionata solo se il notificante produce in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
- Se la notificazione del ricorso è inesistente nei confronti di un intimato, oppure manca la prova del suo perfezionamento nei confronti degli altri, il ricorso è inammissibile e non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- L'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione va distinta dagli effetti dell'estinzione del giudizio di appello: la disciplina applicabile dipende dalla fase processuale in cui interviene l'estinzione.
- In presenza di notifica del ricorso per cassazione non validamente perfezionata nei confronti di tutti i contraddittori necessari o intimati, la Corte può arrestarsi alla questione processuale senza esaminare i motivi di merito.
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