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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24928/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato a una contribuente per l’anno d’imposta 2003, con recupero di maggior reddito da partecipazione in una società in nome collettivo. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello in Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., producendo documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e al pagamento di quanto dovuto, sostenendo quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La Corte ha dato atto che l’Agenzia ha confermato il perfezionamento della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha rilevato che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. per rinuncia del ricorrente; se il debitore è resistente o intimato, l’estinzione opera ex lege. Poiché la contribuente aveva anche documentato il pagamento integrale del debito rateizzato, la Corte ha ritenuto configurabile la cessazione della materia del contendere. È stato inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, e negata l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la definizione ha condotto a estinzione del giudizio e non a rigetto o inammissibilità. Il dispositivo, nel testo fornito, risulta troncato dopo "P.Q.M. La Corte dichiara" ma la motivazione consente di ricostruire l’esito come estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per l’istanza di difetto di interesse alla decisione, ma la Corte valorizza soprattutto la definizione agevolata sopravvenuta come causa estintiva del giudizio.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore e, se del caso, dal pagamento integrale, determina l’estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia del debitore se questi è ricorrente; se è resistente o intimato, l’estinzione si produce ex lege.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non trova applicazione quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e il debitore aderente documenta il perfezionamento della procedura, il giudizio di cassazione non deve essere deciso nel merito ma dichiarato estinto, ovvero cessato nella materia del contendere se risulti anche l’integrale pagamento del debito rateizzato.
  • Se il debitore che aderisce alla definizione agevolata è ricorrente, l’effetto processuale è qualificabile come rinuncia al ricorso; se è resistente o intimato, l’estinzione opera ex lege.
  • La disciplina sulle spese può restare assorbita dalla definizione agevolata, sicché non è normalmente necessario provvedere sulle spese del giudizio pendente.
  • La maggiorazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando l’esito del giudizio è l’estinzione e non una pronuncia di rigetto o inammissibilità, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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