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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02695/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto con ricorso monitorio il pagamento del saldo di compensi professionali per l'assistenza prestata in diversi giudizi di espropriazione forzata nei quali aveva rappresentato e difeso una camera di commercio. Ottenuto decreto ingiuntivo, l'ente aveva proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, la mancanza di valida stipulazione scritta del contratto di patrocinio, l'inesistenza di un valido conferimento di rappresentanza al soggetto che aveva rilasciato la procura, la nullità del rapporto per violazione di buona fede/correttezza o per illiceità della causa, l'insussistenza dell'attività difensiva, l'abusivo frazionamento del credito e la nullità della clausola derogatoria dei minimi tariffari. La corte d'appello aveva però accolto il gravame del professionista, ritenendo valida la costituzione del rapporto di patrocinio, la prova delle prestazioni rese, la ratifica da parte dell'ente dell'operato del proprio segretario generale e l'infondatezza delle ulteriori eccezioni. In Cassazione l'ente aveva proposto ricorso, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio, senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese del processo possono essere poste a carico della parte ricorrente che ha determinato la cessazione del giudizio.
  • La verifica della validità del contratto di patrocinio conferito da un ente pubblico può passare anche attraverso la sottoscrizione di atti difensivi depositati in giudizio, se il quadro fattuale consente di ravvisare la manifestazione di volontà richiesta per la stipulazione scritta.
  • Le eccezioni di nullità per illiceità della causa o violazione di buona fede e correttezza richiedono specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi della fattispecie dedotta; in mancanza, non possono essere accolte.
  • La deduzione del difetto di potere rappresentativo del soggetto che abbia conferito la procura può essere superata dalla successiva ratifica dell'ente, quando questa risulti dal comportamento processuale inequivoco di far propri gli atti e le domande già svolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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