Cassazione Civile, Ordinanza n. 02695/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto con ricorso monitorio il pagamento del saldo di compensi professionali per l'assistenza prestata in diversi giudizi di espropriazione forzata nei quali aveva rappresentato e difeso una camera di commercio. Ottenuto decreto ingiuntivo, l'ente aveva proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, la mancanza di valida stipulazione scritta del contratto di patrocinio, l'inesistenza di un valido conferimento di rappresentanza al soggetto che aveva rilasciato la procura, la nullità del rapporto per violazione di buona fede/correttezza o per illiceità della causa, l'insussistenza dell'attività difensiva, l'abusivo frazionamento del credito e la nullità della clausola derogatoria dei minimi tariffari. La corte d'appello aveva però accolto il gravame del professionista, ritenendo valida la costituzione del rapporto di patrocinio, la prova delle prestazioni rese, la ratifica da parte dell'ente dell'operato del proprio segretario generale e l'infondatezza delle ulteriori eccezioni. In Cassazione l'ente aveva proposto ricorso, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
richiamato quale base per l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso
richiamato quale norma che disciplina gli effetti processuali della rinuncia e l'estinzione del giudizio
evocato dalla corte d'appello per escludere la nullità del contratto per illiceità della causa, in mancanza di prova di un accordo truffaldino
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in collegamento con la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio, senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese del processo possono essere poste a carico della parte ricorrente che ha determinato la cessazione del giudizio.
- La verifica della validità del contratto di patrocinio conferito da un ente pubblico può passare anche attraverso la sottoscrizione di atti difensivi depositati in giudizio, se il quadro fattuale consente di ravvisare la manifestazione di volontà richiesta per la stipulazione scritta.
- Le eccezioni di nullità per illiceità della causa o violazione di buona fede e correttezza richiedono specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi della fattispecie dedotta; in mancanza, non possono essere accolte.
- La deduzione del difetto di potere rappresentativo del soggetto che abbia conferito la procura può essere superata dalla successiva ratifica dell'ente, quando questa risulti dal comportamento processuale inequivoco di far propri gli atti e le domande già svolte.
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