Cassazione Civile, Ordinanza n. 24520/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (partito politico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato al soggetto indicato come Italia dei Valori di versare alla controparte il 50% dei fondi elettorali percepiti in relazione alle elezioni europee del 2004, sostenendosi che il contributo/rimborso dovesse essere in parte attribuito alla lista comune "Di Pietro-Occhetto". Il giudizio di opposizione aveva portato la Corte d’appello di Roma a revocare il decreto. In cassazione la parte ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e del giudicato, assumendo che fosse già stata accertata l’esistenza di un’associazione "Italia dei Valori" distinta dal movimento politico e che tale soggetto fosse quello ingiunto; 2) violazione della disciplina sui rimborsi elettorali e della loro nullità di protezione, sostenendo che il credito derivasse alla lista e non al partito; 3) nullità per mancata partecipazione obbligatoria del pubblico ministero; 4) e 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per mancata liquidazione delle spese in favore di soggetti ritenuti inammissibilmente costituiti o intervenuti. La ricorrente ha inoltre chiesto la trattazione congiunta con altro ricorso, istanza respinta. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura e per asserita inesistenza giuridica del soggetto ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale sull’asserita distinzione tra associazione e partito Italia dei Valori, affermando che risultava documentato l’esistenza di un unico soggetto giuridico-partito/associazione, che aveva presentato la lista alle elezioni del 2004 e maturato il diritto ai rimborsi. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sul giudicato esterno per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riprodotto integralmente le sentenze invocate. Ha rigettato il motivo sul mancato intervento del PM, escludendo che la controversia sui rimborsi elettorali, nella disciplina anteriore alla l. n. 96/2012, imponesse tale intervento. Ha infine dichiarato inammissibili i motivi sulle spese: per una parte per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia al ricorso nei confronti di alcuni intimati, per un’altra perché la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito non era censurabile in cassazione in assenza di motivazione illogica o erronea. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
invocati per contestare legittimazione e procedimento monitorio, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione decisiva
richiamato come disciplina dei finanziamenti/rimborsi elettorali; la Corte ha ribadito che, nel regime anteriore alla l. n. 96/2012, tali somme non avevano vincolo di destinazione pubblicistica rilevante nel senso sostenuto dal ricorrente
richiamato insieme all’art. 6 bis l. 157/1999 per sostenere la nullità della pretesa, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura
richiamato per la pretesa destinazione dei fondi e la legittimazione del soggetto ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata
invocato nel terzo motivo sulla partecipazione necessaria al giudizio, ma la Corte ha escluso la nullità
richiamato per sostenere l’obbligo di intervento del PM, ma la Corte lo ha ritenuto non applicabile alla fattispecie
invocato per lamentare l’omessa liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate
richiamato per respingere la richiesta di trattazione congiunta di ricorsi relativi a provvedimenti diversi
usato per dichiarare inammissibile la deduzione del giudicato esterno non adeguatamente riprodotto nel ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo, richiamando l’esenzione del procedimento
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ai rimborsi o contributi elettorali previsti dalla disciplina anteriore alla l. n. 96/2012, il soggetto beneficiario va individuato nel partito o movimento politico che ha presentato la lista e sostenuto la campagna elettorale, secondo la sua effettiva consistenza giuridica risultante dagli atti, senza che rilevino di per sé successive modifiche statutarie interne.
- In materia di giudicato esterno, la relativa eccezione o deduzione è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto integrale della decisione invocata e non indica con precisione dove e quando essa sia stata prodotta nel processo.
- La controversia sui rimborsi elettorali, nella disciplina anteriore alla riforma del 2012, ha natura di diritto di obbligazione e non richiede, per ciò solo, l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
- La censura sulle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’illogicità o erroneità manifesta della motivazione sulla compensazione; una decisione fondata su ragioni di rito o sulla necessità del contraddittorio non è di regola censurabile.
- La richiesta di riunione di ricorsi relativi a provvedimenti diversi emessi da uffici giudiziari diversi non può essere accolta sulla sola base della connessione soggettiva o oggettiva, se difetta il presupposto processuale richiesto dall’art. 335 c.p.c.
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