Cassazione Penale, Sentenza n. 9014/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del GIP di Bergamo perché il giudice non ha statuìto sull'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 DPR 309/1990 e non ha fornito una valutazione espressa e motivata circa la pericolosità sociale dell'imputato. Il PG ha ritenuto che, dati i precedenti specifici e la ripetuta attività di spaccio (febbraio 2016 - febbraio 2018, 21 acquirenti), sussistessero i presupposti per la misura obbligatoria dell'espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa statuizione in ordine all'espulsione ex art. 86 DPR 309/90, annullando la sentenza per tale punto e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. La Corte ha ricordato che l'art. 86 è norma speciale rispetto all'art. 235 c.p., richiede l'accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale anche nel rito del patteggiamento e che l'omissione è sindacabile in sede di legittimità (richiamando le Sezioni Unite Savin). Ha escluso la sanabilità tramite art. 619 c.p.p., ritenendo necessaria la cognizione di merito per l'accertamento della pericolosità.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 86
Norma speciale che collega la condanna per delitti in materia di stupefacenti con la misura dell'espulsione: l'applicazione è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale ma richiede comunque una valutazione espressa e motivata; l'omissione è impugnabile in Cassazione.
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Fattispecie contestata (detenzione ai fini di spaccio anche di lieve entità); ricomprese tra i reati cui si riferisce l'art. 86 per la possibile applicazione dell'espulsione.
Codice di procedura penale, artt. 444 e ss. (patteggiamento) e art. 445
Il rito del patteggiamento non esenta il giudice dall'applicare o dall'esprimere valutazioni motivate sulle misure di sicurezza obbligatorie previste dalla legge speciale; il 'corredo premiale' non comprende l'esonero dall'applicazione di misure di sicurezza obbligatorie.
Misura di sicurezza dell'espulsione di carattere generale e facoltativo; distinta dall'art. 86 DPR 309/90 che ha natura speciale e obbligatoria laddove ricorrano i presupposti.
Costituzione/giurisprudenza costituzionale: Corte Cost. sent. n. 58/1995
sent. Corte Cost. n. 58/1995
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 86 che obbligava l'espulsione senza l'accertamento concreto della pericolosità sociale; da ciò deriva l'obbligo del giudice di motivare l'accertamento.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. Un. n. 21368/2019 (Savin)
Sez. Un. n. 21368 del 26/9/2019 (Savin)
Ha stabilito che l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria nella sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per violazione di legge, in quanto incide sul trattamento sanzionatorio complessivo.
Codice di procedura penale, art. 619
Non applicabile per rettificare l'omissione della statuizione sull'espulsione; la verifica della pericolosità sociale deve essere fatta in sede di cognizione e non può essere rimessa direttamente al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando la legge speciale (es. art. 86 DPR 309/90) prevede l'espulsione collegata a reati in materia di stupefacenti, il giudice deve esprimere una valutazione motivata sulla pericolosità sociale anche se decide mediante patteggiamento.
- L'omessa statuizione su una misura di sicurezza obbligatoria può essere impugnata in Cassazione: il pubblico ministero può proporre ricorso per violazione di legge ai sensi della disciplina generale (art. 606 c.p.p.).
- La valutazione della pericolosità sociale va compiuta sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. (personalità, condotte, precedenti, pericolosità attuale, ecc.) e deve risultare da motivazione adeguata; non è ammessa una presunzione assoluta.
- Non è possibile sanare l'omessa decisione sull'espulsione con i rimedi di esecuzione (art. 619 c.p.p.): la questione va rimessa al giudice di merito in sede di cognizione, con possibile rinvio per nuovo giudizio.
- Nel patteggiamento il 'beneficio' procedurale non esonera il giudice dal rispetto delle norme imperative e dalla necessità di decidere e motivare sulle misure di sicurezza obbligatorie previste dalla legge speciale.
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