Cassazione Civile, Ordinanza n. 39129/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte non abbiente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di istanze relative al patrocinio a spese dello Stato: il soggetto interessato aveva impugnato una sentenza del Tribunale, ma la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. revocando l'ammissione al beneficio. Successivamente, egli aveva chiesto dapprima al Consiglio dell'Ordine degli avvocati l'ammissione al patrocinio per proporre ricorso per cassazione avverso quel provvedimento; l'istanza era stata dichiarata inammissibile. Aveva poi reiterato la domanda alla Corte d'appello, dopo aver già proposto il ricorso per cassazione, e tale ulteriore istanza era stata dichiarata inammissibile perché nel frattempo il ricorso risultava già rigettato. Proposto ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte d'appello aveva accolto il gravame e ammesso il richiedente al patrocinio a spese dello Stato, ma solo con decorrenza dalla data della seconda istanza del 24.4.2019. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha censurato questa scelta, sostenendo che la decorrenza dovesse essere retrodatata alla prima domanda presentata al Consiglio dell'Ordine in data 6.6.2016, poiché la successiva ammissione giudiziale avrebbe dovuto operare dalla prima richiesta, anche se inizialmente respinta o dichiarata inammissibile in sede amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che, quando una domanda già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine venga riproposta al magistrato competente con gli stessi presupposti e venga da questi accolta, gli effetti decorrono dalla data della prima presentazione dell'istanza all'Ordine. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., cassando la decisione impugnata e disponendo l'ammissione al beneficio con decorrenza dal 6.6.2016. Ha inoltre condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello; non costituisce il nucleo decisorio della cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
indicato come rimedio avverso il provvedimento in tema di patrocinio a spese dello Stato
regola la disciplina del patrocinio a spese dello Stato; la decisione ne applica i principi in tema di decorrenza dell'ammissione
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15
richiamato insieme all'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 come base del ricorso avverso il diniego
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, se una domanda già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine viene successivamente riproposta al magistrato competente con i medesimi fatti, dati e dichiarazioni e quest'ultimo la accoglie, gli effetti dell'ammissione retroagiscono alla data della prima presentazione dell'istanza al Consiglio dell'Ordine.
- La tutela del diritto di difesa del non abbiente impone che un erroneo primo diniego in sede amministrativa non pregiudichi la decorrenza del beneficio quando l'istanza sia poi riconosciuta fondata dal giudice competente.
- Quando la questione riguarda soltanto la decorrenza temporale del beneficio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., disponendo direttamente l'ammissione al patrocinio.
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