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Sentenza

Sentenza del 22/03/2024 n. 1910 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Ici/Imu - Base imponibile - Fabbricato inabitabile - Riduzione dell'imponibile del 50% - Mancata richiesta al Comune - Stato di inagibilità noto al Comune - Agevolazione - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento IMU 2015 per mancata applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per immobile inagibile/inabitabile. Il Comune non aveva riconosciuto l'agevolazione perché i proprietari non avevano prodotto la perizia dell'ufficio tecnico comunale né una dichiarazione sostitutiva prevista dai regolamenti comunali.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso annullando l'atto impositivo. In appello la Corte ha confermato il merito della sentenza (quindi annullamento dell'accertamento e riconoscimento della riduzione del 50%), ritenendo che lo stato di inagibilità fosse comunque noto al Comune in base a una determina dell'Ufficio Sicurezza Statica del 19/11/2019 che documentava abbandono, precedenti crolli, incendio e discarica interna, elementi che indicavano uno stato di inabitabilità già sussistente nell'anno d'imposta. L'appello del Comune è stato accolto soltanto sul punto delle spese: la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi (prima e secondo), per le ragioni indicate in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214/2011)

    Prevede la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e non utilizzati. La riduzione si riconosce quando lo stato di inagibilità è comprovato; la Corte ha ritenuto che, se lo stato è già documentalmente noto al Comune, la prova non può essere onerata sul contribuente.

  • art. 5, lett. b), d.l. n. 16/2012

    Norma che disciplina la riduzione della base imponibile al 50% per fabbricati inagibili o inabitabili, richiamata in motivazione quale disposizione applicabile circa i requisiti e l'iter per il riconoscimento dello stato.

  • art. 11, comma 7, lett. b) Regolamento IUC di Roma Capitale (delib. cons. n. 47/2014 e disposizioni collegate)

    Prevede che l'inagibilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o mediante dichiarazione sostitutiva; stabilisce la disciplina comunale sul riconoscimento della riduzione al 50% e i termini per la presentazione della dichiarazione.

  • art. 10, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiama il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente ed ente impositore; la Corte l'ha invocato per escludere l'onere probatorio quando i fatti risultano già documentalmente noti al Comune.

  • art. 3, lett. a) e b), d.P.R. n. 380/2001

    Definisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; utilizzato per delimitare la nozione di degrado sopravvenuto non risolvibile con semplici interventi manutentivi, criterio per inagibilità/inabitabilità.

  • d.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva)

    Strumento alternativo alla perizia che il contribuente può utilizzare per attestare lo stato di inagibilità, previsto dalla normativa e dai regolamenti comunali come modalità formale di comunicazione al Comune.

Massime di principio

  • La riduzione del 50% della base imponibile IMU per fabbricati inagibili/inabitabili si applica quando lo stato di inagibilità è oggettivamente provato; tuttavia, se il Comune ha già conoscenza documentale dello stato, il contribuente non è tenuto a riprodurre la prova formale (perizia o dichiarazione).
  • Se lo stato di inagibilità non è noto agli archivi comunali e non viene formale‑mente dichiarato/periziato, il contribuente corre il rischio che l'agevolazione non venga riconosciuta: è quindi prudente presentare la dichiarazione sostitutiva o ottenere la perizia dell'ufficio tecnico comunale secondo i termini previsti dal regolamento locale.
  • La documentazione comunale (determinazioni, atti dell'ufficio tecnico, interventi ispettivi) che attesti degrado, crolli, incendio o uso come discarica può essere utilizzata dal contribuente per ottenere la riduzione anche se la perizia formale è stata redatta in epoca successiva all'anno d'imposta.
  • Il principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. n. 212/2000) fa sì che l'ente impositore non possa chiedere al contribuente la prova di fatti già documentati e noti all'amministrazione.
  • In caso di contenzioso, se il Comune prova di non aver avuto conoscenza dello stato di inagibilità, la pretesa di riduzione può essere respinta; viceversa, la presenza di atti comunali che attestino la fatiscenza rafforza la posizione del contribuente.
  • Per evitare contenziosi è consigliabile che il proprietario presenti, entro i termini previsti dal regolamento comunale e dalla normativa, la dichiarazione sostitutiva o richieda l'accertamento tecnico comunale; conservare e richiedere visione di eventuali atti comunali che attestino lo stato dell'immobile è utile per la difesa.

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