Cassazione Civile, Ordinanza n. 14448/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il giudizio trae origine dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda proposta da un soggetto volta ad ottenere la pensione di reversibilità sulla pensione diretta del padre. I giudici di merito avevano escluso il diritto per mancanza di prova della vivenza a carico del genitore defunto, cioè della dipendenza economica del richiedente dal dante causa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi, formalmente qualificati come violazione dell'art. 13 r.d.l. n. 636/1939, dell'art. 30 Cost., dell'art. 147 c.c. e degli artt. 315-bis e 316-bis c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la prova della vivenza a carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i quattro motivi mirassero in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla mancanza di prova della dipendenza economica del ricorrente dal genitore defunto. Tale censura è stata dichiarata inammissibile perché non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, trattandosi di doppia conforme, operava anche la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva dell'INPS, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 r.d.l. n. 636/1939
Richiamato come norma invocata dal ricorrente a sostegno del diritto alla pensione di reversibilità, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro l'accertamento di fatto sulla vivenza a carico.
art. 30 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare la pretesa alla prestazione previdenziale, senza che ciò valesse a superare il difetto di prova accertato nei gradi di merito.
Richiamato quale parametro relativo ai doveri dei genitori, ma non idoneo a mutare l'esito dell'accertamento fattuale sulla dipendenza economica.
Richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non attingessero una violazione di legge, bensì la valutazione del fatto.
Applicato per effetto della doppia conforme, precludendo il riesame in cassazione del fatto già valutato in modo conforme nei due gradi di merito.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della declaratoria relativa all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica alla valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito, quando il ricorso mira in sostanza a contestare l'insufficienza o l'inesistenza della prova su un presupposto fattuale della domanda.
- In presenza di doppia conforme, la censura che investe l'accertamento di fatto è ulteriormente preclusa dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo che miri al riesame del merito sotto forma di vizio di legittimità.
- Quando il diritto alla pensione di reversibilità è subordinato alla vivenza a carico, la mancata prova concreta della dipendenza economica del richiedente dal dante causa è un accertamento di fatto rimesso ai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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