Cassazione Penale, Sentenza n. 30297/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Giorgio Cavioni per il reato di detenzione e messa a disposizione di arma comune da sparo (artt. 110, 112 c.p., e artt. 2, 4 e 7 legge 895/1967). I motivi di ricorso contestavano: (1) carenza di adeguata valutazione prognostica sul pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.); (2) insufficiente motivazione circa l'impossibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive (art. 309, comma 9; artt. 275 commi 3 e 3-bis; 292 c.2 lett. c-bis c.p.p.); (3) motivazione evanescente e di tipo assertivo anche dopo l'integrazione; (4) omissione di una prognosi sulla pena applicabile ai fini dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente ha rinunciato espressamente al ricorso il 21/06/2024 dopo che, il 17/06/2024, il GIP aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia (atto personale, firmato e autenticato dal difensore) e ha applicato gli effetti previsti dagli artt. 589 e 591 c.p.p.: inammissibilità del ricorso. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza delle censure, e non sono state imposte al ricorrente spese o sanzioni pecuniarie, poiché la sopravvenuta carenza d'interesse derivava da causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Norma sulla competenza e sull'accesso al riesame; richiamata per collocare il rimedio esperito e per la materia del riesame della misura cautelare
Riferimento alle norme sul concorso di persone nel delitto e sulla detenzione/somministrazione di arma comune da sparo, in relazione alla fattispecie contestata
Norme speciali sulla detenzione e messa a disposizione di armi, costituenti il fatto contestato al ricorrente
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte non ha comunque deciso sul merito per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali connessi alle decisioni sulle misure cautelari; il ricorrente ha lamentato carenze motivazionali
art. 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
Prevedono l'obbligo di motivare la scelta della misura cautelare e la specificazione delle ragioni per cui misure meno afflittive sono inidonee; il ricorrente ne denunciava la violazione ma il giudice non ha valutato il merito a causa della rinuncia
art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.
Richiamata in tema di motivazione dell'ordinanza cautelare rispetto alle esigenze precautelari; contestata dal ricorrente come omessa o insufficiente
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che richiede la prognosi sulla pena edittale per valutare l'adeguatezza della misura; il ricorrente sosteneva che la mancata prognosi avrebbe dovuto influire sulla scelta della misura
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione che il ricorrente si è imposto nel deposito dei motivi; più che un principio decisorio, è un limite formale alla esposizione dei motivi
artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato queste norme per affermare che la rinuncia formale all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso; la rinuncia deve essere personale, formale e autenticata per essere efficace
Massime di principio
- La rinuncia formale e valida a un ricorso determina l'inammissibilità dello stesso e preclude l'esame del merito; la rinuncia deve essere personale, specifica, sottoscritta e, se previsto, autenticata.
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (es. carcere -> arresti domiciliari) può creare una carenza d'interesse che rende inammissibile l'impugnazione della misura originaria.
- Quando la rinuncia deriva da circostanza non imputabile al ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità non comporta applicazione di sanzioni pecuniarie o condanna alle spese.
- Se non interviene rinuncia o sopravvenienze, il giudice del riesame deve motivare in concreto la prognosi sul pericolo di reiterazione, indicare perché misure meno afflittive siano inidonee e, ove rilevante, formulare una prognosi sulla pena ai sensi dell'art. 275 comma 2-bis.
- Le domande difensive che censurano la motivazione devono puntare a mostrare carenze specifiche e circostanziate nella valutazione prognostica e nella comparazione delle misure cautelari, altrimenti rischiano di essere ritenute generiche.
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