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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12477/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione, articolando due censure: (1) violazione di legge e del principio del contraddittorio per aver il Tribunale ricondotto la pericolosità sociale del prevenuto ad una diversa categoria giuridica (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 159/2011) rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, senza adeguata motivazione e senza dare modo di difendersi; (2) violazione del principio del ne bis in idem perché gli elementi negativi richiamati erano gli stessi già posti a fondamento di una precedente misura di prevenzione personale disposta dal Tribunale di Cosenza l'8/10/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In motivazione la Corte ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che il sindacato sulla motivazione è consentito in sede di legittimità solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente (priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la diversa qualificazione della pericolosità operata dal Tribunale di Catanzaro, poiché fondata su una rivalutazione del medesimo compendio informativo (tra cui una denuncia per atti persecutori del 10/02/2020 e relativa informativa dell'8/03/2020 e precedenti per minacce e molestie 2018-2019), e non ha ravvisato violazione del contraddittorio in quanto la nuova definizione giuridica era basata sugli stessi fatti su cui il ricorrente aveva potuto difendersi. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem perché la valutazione della Corte territoriale è stata complessiva e ha correlato i precedenti con ulteriori acquisizioni processuali, verificando la persistenza della pericolosità; inoltre la giurisprudenza consente di tener conto anche di procedimenti penali pendenti nell'ambito delle misure di prevenzione. Di conseguenza il decreto impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 4, comma 1-ter; art. 10, comma 3

    La norma disciplina le categorie di pericolosità sociale e limita il sindacato in cassazione: il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; l'art. 10 comma 3 richiama i limiti procedurali per il ricorso

  • codice penale

    Il reato di atti persecutori è stato richiamato come elemento informativo significativo ai fini della valutazione della pericolosità sociale

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Prevede che nel procedimento di prevenzione il ricorso sia ammesso soltanto per violazione di legge; richiamata per delimitare l'ambito del controllo di legittimità

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamata in combinato disposto con la normativa successiva per confermare il regime di impugnabilità limitata nel procedimento di prevenzione

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Limita i vizi deducibili in cassazione: è ammessa la denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c), mentre l'illogicità manifesta (lett. e) è di regola esclusa nel rito di prevenzione salvo che configuri motivazione inesistente)

  • Corte costituzionale

    sent. n. 106 del 15/04/2015

    Ha confermato l'autonomia e coerenza del sistema delle misure di prevenzione e l'opportunità di un regime uniforme di sindacato sulla pericolosità rispetto alle misure personali e patrimoniali

  • Cassazione sezioni unite

    Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Ha affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che il sindacato sulla motivazione è ammesso quando la motivazione è inesistente o meramente apparente

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 1, n. 80313 del 05/02/2019 (Manauro); Sez. 2, n. 28638 del 06/03/2008 (Bardellino) e altre citate

    Principi affermano che non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia la diversa qualificazione giuridica purché fondata sugli stessi fatti e sia stato assicurato un contraddittorio effettivo; e che gli elementi emergenti da procedimenti penali pendenti possono rilevare nelle misure di prevenzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è possibile in sede di legittimità soltanto se la motivazione è inesistente o meramente apparente (mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità).
  • Il giudice di merito può riclassificare la pericolosità sociale inquadrandola in una diversa categoria giuridica rispetto alla proposta del pubblico ministero, purché la nuova qualificazione sia fondata sul medesimo compendio fattuale e il difensore abbia avuto effettivo e congruo contraddittorio sugli elementi di fatto.
  • Elementi informativi negativi comprendono non solo condanne definitive ma anche procedimenti penali pendenti e segnalazioni investigative quando, nel loro complesso, emergono indizi significativi della pericolosità; tali elementi possono giustificare una misura di prevenzione se la pericolosità è ritenuta attuale.
  • Il principio del ne bis in idem non impedisce automaticamente l'adozione di una nuova misura di prevenzione se la valutazione attuale della pericolosità si fonda su una valutazione complessiva e su acquisizioni ulteriori rispetto a un precedente provvedimento; occorre verificare l'identità della fattispecie materiale e normativa e l'assenza di nuovi elementi.
  • Nella valutazione delle misure di prevenzione il giudice ha l'onere di accertare la persistenza nel tempo della pericolosità sociale, soprattutto quando sia decorso un lasso di tempo rilevante rispetto agli eventi pregressi.

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