Cassazione Penale, Sentenza n. 21347/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole dei reati di minaccia aggravata (art. 612 c.p.) e di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. Deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione per carenza dell'iter argomentativo e fondamento della condanna su deduzioni non supportate da prove dimostrative; (2) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 612, comma 2 c.p., e degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostenendo che la condotta contestata non fosse idonea ad incutere timore e che le deposizioni a suo carico fossero inattendibili; (3) erronea commisurazione della pena e rifiuto non motivato di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (non è consentita la riesamina del merito o dell'attendibilità intrinseca delle prove) e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito priva di manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha confermato che la responsabilità di Manente è stata adeguatamente motivata sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, avvalorate dal rinvenimento di tre pistole nell'abitazione dell'imputato, e ha escluso rilievo decisivo alla versione autodifensiva dell'imputato e ad elementi di parte che non smentivano i contributi della vittima e dei testimoni. Ha inoltre ribadito il principio per cui, nel reato di minaccia (art. 612 c.p.), è sufficiente l'idoneità della condotta a suscitare timore per integrare la fattispecie. Sulla commisurazione della pena la Corte ha ritenuto congrua la determinazione operata in primo grado e riduzioni applicate. Per effetto della inammissibilità è stato disposto il pagamento delle spese e il versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di minaccia è reato di pericolo: è sufficiente l'idoneità della condotta, nelle concrete circostanze, ad indurre timore nella persona offesa; non è necessario che si accerti un effettivo turbamento psichico della vittima.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: la censura è ammissibile solo se si denuncia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per richiedere una diversa valutazione del merito o dell'attendibilità delle prove.
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con ripartizione delle spese e possibile condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina degli effetti vietati connessi al porto e detenzione di armi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme in combinazione con la valutazione probatoria che ha portato alla qualificazione del fatto come porto non autorizzato di arma in luogo pubblico.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una nuova valutazione delle prove: la Corte verifica solo la sussistenza di vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento.
- Nel reato di minaccia (art. 612 c.p.), essendo reato di pericolo, è sufficiente che la condotta sia idonea a creare timore nella vittima; non occorre la prova del concreto turbamento psicologico.
- La valutazione della credibilità dei testi e della persona offesa compete ai giudici di merito: la conferma in Cassazione richiede che la motivazione dei giudici di merito sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il ritrovamento di armi compatibili con la descrizione fornita dai testimoni può costituire elemento probatorio significativo per la configurazione del reato di porto illegale.
- Sulle questioni di commisurazione della pena la Corte di Cassazione interviene solo se emergono palesi errori di applicazione della legge o motivazioni manifestamente illogiche; la valutazione di congruità resta in primo luogo dei giudici di merito.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sussistano elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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