Cassazione Civile, Ordinanza n. 07730/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un istituto cessionario di un credito azionava in via monitoria un credito derivante dal terzo stato di avanzamento lavori di un appalto per il recupero di un immobile da destinare ad alloggi ERP, nei confronti di un Comune. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dall’ente, che aveva ottenuto in primo grado la revoca del decreto: il tribunale aveva rilevato, da un lato, la mancata produzione del contratto di appalto redatto per iscritto e, dall’altro, l’avvenuto pagamento del debito. In appello, la corte territoriale aveva parzialmente accolto l’impugnazione della creditrice e aveva compensato integralmente le spese di lite, valorizzando sia il ridimensionamento della pretesa originaria, sia il comportamento dell’opposta che aveva insistito nel sostenere l’intera debenza della somma ingiunta nonostante l’intervenuto pagamento di una parte del dovuto. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d’appello disposto la compensazione delle spese senza adeguata motivazione e senza applicare la disciplina della soccombenza/cessazione della materia del contendere, sostenendo che il pagamento parziale intervenuto nelle more imponeva altra regolazione; 2) violazione degli artt. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto utilizzabile la prova documentale del pagamento prodotta dal Comune con la terza memoria istruttoria, benché tale termine sarebbe riservato alla prova contraria e non alla prova diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la compensazione delle spese, perché la corte d’appello aveva motivato non solo sul pagamento avvenuto in corso di causa, ma soprattutto sul fatto che la creditrice aveva insistito, nei due gradi, per l’integrale debenza dell’importo originariamente ingiunto, pur essendo la pretesa stata poi ridimensionata e risultando l’opposta parzialmente soccombente rispetto alla parte di credito non riconosciuta. Sul secondo motivo ha escluso la possibilità di esaminare in cassazione la doglianza sulla tardività della prova contraria, osservando che tale questione avrebbe dovuto essere sollevata davanti al primo giudice e poi devoluta specificamente in appello; non essendo stato allegato né documentato che ciò fosse avvenuto, la censura era inammissibile/infondata nel giudizio di legittimità. Non essendosi costituito il Comune, non è stata pronunciata condanna alle spese di cassazione. È stata inoltre applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La regolazione delle spese va effettuata secondo soccombenza, ma la decisione richiamata ritiene legittima la compensazione motivata in presenza di soccombenza solo parziale e di comportamento processuale della parte vittoriosa solo in parte.
La compensazione delle spese è ritenuta giustificata dalla corte territoriale in ragione del ridimensionamento della pretesa e dell’insistenza infondata della parte istante sull’intero importo originariamente richiesto.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute infondate e, per la seconda, non deducibili in sede di legittimità perché non previamente devolute nei gradi di merito.
art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.
La questione della tempestività della prova contraria andava fatta valere nel giudizio di merito; in cassazione non è esaminabile se non risulta che la contestazione sia stata ritualmente proposta prima.
La censura sull’onere della prova è stata respinta perché, nel caso concreto, il punto decisivo era la preclusione processuale: la questione sulla tempestività della documentazione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.
La Corte ha applicato la condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
art. 380-bis, quarto comma, c.p.c.
È stata irrogata la condanna pecuniaria conseguente alla definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere legittimamente motivata non solo dal pagamento intervenuto in corso di causa, ma anche dal fatto che la parte vittoriosa solo in parte abbia insistito in modo infondato per l’integrale riconoscimento di una pretesa poi ridimensionata, integrando così una soccombenza reciproca o comunque parziale.
- In sede di legittimità non può essere introdotta per la prima volta una censura che presupponga la deduzione, nei gradi di merito, della tardività o inutilizzabilità di una prova; la questione deve essere tempestivamente sollevata davanti al giudice di primo grado e poi devoluta con specifico motivo di impugnazione.
- La doglianza relativa all’onere della prova non è scrutinabile in astratto se il vero ostacolo processuale risiede nella mancata deduzione nei gradi di merito della contestazione sulla preclusione istruttoria.
- La regolazione delle spese e le eventuali sanzioni conseguenti alla definizione del ricorso devono essere valutate alla luce dell’effettiva soccombenza e del comportamento processuale della parte ricorrente.
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