Cassazione Penale, Sentenza n. 22128/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) ritenendo che la motivazione del riesame fosse illogica e carente: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato elementi indiziari quali intercettazioni, uso continuativo di telefoni, disponibilità di abitazioni per custodia e spaccio, condivisione di mezzi e ruoli stabili tra i sodali, i legami parentali e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Inoltre si è richiamata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e si è contestato l'erroneo impiego dei criteri del giudizio di merito nella valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso del Procuratore ritenendolo ammissibile e fondato sotto il profilo della viziata motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il riesame abbia fornito valutazioni frammentate e contraddittorie, senza adeguatamente contestualizzare la ripetuta commissione dei reati-fine, la circolarità delle conversazioni intercettate, la disponibilità di luoghi e ruoli, i canali di approvvigionamento e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Per tali ragioni il ricorso è stato accolto e l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per un nuovo esame, adempiendo alle prescrizioni della motivazione indicate dalla Corte (ricostruire organicamente il quadro indiziario e valutare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3).
Norme richiamate
associazione finalizzata all'acquisto, al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti
La norma definisce il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede una valutazione complessiva degli indizi (ripetizione dei reati-fine, continuità, struttura operativa, ruoli, canali di approvvigionamento) per accertare la partecipazione associativa
reati-fine (illecito traffico di stupefacenti)
I singoli reati previsti dall'art. 73 sono i 'reati-fine' che, se reiterati e commessi in concorso con altri, possono costituire indizio grave e concordante dell'esistenza dell'associazione, pur non essendo di per sé prova automatica
Codice di procedura penale, disp. att. art. 275, comma 3
Rilevata dalla Corte come presunzione operativa nella valutazione della gravità indiziaria per talune fattispecie: quando ricorra tale presunzione occorre valutare concretamente gli elementi contrari offerti dall'interessato; il motivo incentrato sulla gravità indiziaria evoca l'operatività della presunzione
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Norma procedurale che consente al Procuratore di proporre ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti; qui è stata indicata come fondamento formale dell'impugnazione
Codice di procedura penale, art. 192, comma secondo
Richiamata per distinguere i criteri del giudizio di merito (più stringenti) da quelli della fase cautelare: la Corte sottolinea che i criteri richiesti per il merito non si applicano integralmente alla valutazione dei gravi indizi in sede cautelare
Codice di procedura penale, art. 273, comma primo-bis
Richiamata nel contesto della disciplina delle misure cautelari: la Corte ricorda che la norma non impone l'uso dei criteri del giudizio di merito ai fini cautelari
Massime di principio
- La reiterata commissione di reati-fine in concorso con più partecipi può costituire indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; tuttavia non è prova automatica: bisogna valutare il quadro indiziario complessivo
- In sede di misure cautelari la gravità indiziaria richiede un livello probatorio meno stringente rispetto al giudizio di merito: è sufficiente qualunque elemento idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità
- La presenza di elementi come continuità delle forniture, canali stabili di approvvigionamento, disponibilità di luoghi per custodia/spaccio, ripartizione di ruoli, uso stabile di strumenti (telefonini, veicoli), cassa comune o finanziamenti comuni e legami familiari rafforza l'inferenza associativa
- La valutazione degli indizi deve essere coerente e organica: motivazioni frammentarie o contraddittorie sul punto possono portare all'annullamento del provvedimento cautelare in sede di cassazione
- La difesa può contrastare la qualificazione associativa dimostrando che i rapporti sono episodici o meramente contrattuali (rapporto sinallagmatico) e non implicano adesione a un progetto criminoso stabile; tuttavia la sola limitata durata dei rapporti difficilmente è sufficiente a superare la presunzione quando sussistono altri indici di stabilità
- Se opera una presunzione normativa (es. art. 275 disp. att.), il giudice deve valutare espressamente gli elementi contrari prodotti dall'indagato; l'omessa considerazione di tali elementi può essere motivo di annullamento
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