Cassazione Penale, Ordinanza n. 07997/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP che, su accordo delle parti, gli aveva applicato la pena concordata per reati in materia di stupefacenti, deducendo violazione di legge in relazione alla congruità della pena rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare il trattamento sanzionatorio, senza dedurre vizi attinenti alla volontà negoziale, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena. La Corte ha rilevato che la pena applicata era comunque prevista dalla legge ed entro i limiti edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulla congruità della pena ex art. 133 c.p. non rientra tra essi. Ha inoltre osservato che il patteggiamento comporta rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso, che il giudice deve comunque verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma che eventuali vizi motivazionali su tale profilo non sono deducibili in cassazione. Poiché la pena concordata era legale, non vi era spazio per accoglimento. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata come base del reato oggetto di patteggiamento.
richiamato insieme all'art. 73 quale ulteriore disposizione contestata nel titolo di reato.
invocato dal ricorrente per censurare la congruità della pena; la Corte ritiene tale doglianza non deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.
stabilisce i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
obbliga il giudice del patteggiamento a verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio motivazionale non è più censurabile con il ricorso per cassazione.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione automatica delle conseguenze economiche; qui la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna.
indicata come fonte della novella che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali motivi è inammissibile.
- La doglianza sulla mera congruità della pena concordata non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in denuncia di illegalità della pena.
- Il patteggiamento implica una rinuncia dell'imputato a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle inerenti alla validità della richiesta e del consenso prestato.
- Il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma un eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è censurabile con ricorso per cassazione.
- La pena applicata in sede di patteggiamento è illegale solo se supera i limiti legali o non è della specie prevista dalla legge; se rientra nei limiti edittali, non può essere contestata come illegale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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