Cassazione Civile, Sentenza n. 30054/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la conversione del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (art. 27 d.lgs. n. 276/2003) con decorrenza dall'8.4.2010 e la condanna della cessionaria (Servizi Ausiliari Sicilia scpa) alla riassunzione e al risarcimento dei danni, sostenendo la nullità del contratto di somministrazione in relazione ai limiti normativi e al trasferimento d'azienda
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che Multiservizi spa era una societa' a partecipazione pubblica controllata dalla Regione e che il contratto, stipulato il 8.4.2010 (dopo l'entrata in vigore del comma 2‑bis dell'art. 18 legge n. 112/2008), rientrava nel perimetro della norma restrittiva. La nullita' del contratto e' stata valutata al momento 'genetico' (data di stipula) e la sanzione applicabile, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e servizi pubblici essenziali, non consiste nella trasformazione del rapporto in tempo indeterminato bensì nel risarcimento limitato (retribuzioni/contributi), escludendo il diritto automatico all'assunzione presso il cessionario. Le spese sono compensate in ragione di precedenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 112/2008, comma 2‑bis
«le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT»
La Corte ha ritenuto che la disposizione, nella formulazione allora vigente, si applicasse anche alle societa' controllate dalla Regione che svolgono attivita' a supporto di funzioni pubblicistiche; pertanto contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del comma 2‑bis possono essere esclusi dalla conversione in rapporti a tempo indeterminato
Norma sulla conversione dei rapporti di somministrazione a tempo determinato; la Corte ha ritenuto non applicabile la sanzione ripristinatoria in presenza delle specifiche limitazioni del pubblico impiego e dell'art. 18 citato
art. 36 d.lgs. n. 165/2001, comma 5
Nel settore del pubblico impiego contrattualizzato e per servizi pubblici essenziali la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e' esclusa in caso di illegittima successione di somministrazioni; la tutela e' limitata al risarcimento (retribuzioni/contributi)
art. 86 d.lgs. n. 276/2003, comma 9
Richiamata come disciplina sanzionatoria che, unitamente alle norme sul pubblico impiego, esclude la conversione del rapporto in tempo indeterminato e limita il rimedio al risarcimento
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Ha valore interpretativo sul perimetro dell'amministrazione pubblica; la Corte l'ha usata per sostenere che il concetto di 'partecipazione pubblica' comprende anche societa' controllate dalla Regione
Principio che la nullita' contrattuale va valutata al momento della genesi del negozio; la Corte ha applicato tale principio per escludere effetti 'tergiversati' della nullita' in base alla data della decisione
Richiamato nelle doglianze in relazione al trasferimento d'azienda; la Corte ha ritenuto che, per i rapporti nulli nel pubblico impiego contrattualizzato, non opera il regime estensivo del trasferimento che imponga assunzione dal cessionario
Era citata nella motivazione di primo grado per quantificare l'indennita' risarcitoria, ma la Corte d'appello e poi la Cassazione hanno riformato/valutato diversamente sulla base del regime applicabile al pubblico impiego
art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002
Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Richiamati nel ricorso per questioni probatorie e di onere della prova; la Corte ha ritenuto non fondate le censure relative all'uso di precedenti sentenze come fonte di accertamento riflesso
Massime di principio
- Se un contratto di somministrazione in ambito di servizi pubblici essenziali e' stipulato dopo l'entrata in vigore del comma 2‑bis dell'art. 18 legge n. 112/2008, occorre verificare se la societa' sia una partecipata pubblica rientrante nel perimetro della norma; in tal caso la conversione in tempo indeterminato puo' essere esclusa
- La nullita' di un contratto va valutata al momento della sua stipula (momento 'genetico') e non alla data della decisione giudiziale; l'eventuale abrogazione successiva della norma non cura retroattivamente la nullita'
- Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato e per servizi pubblici essenziali la sanzione per illegittime somministrazioni e' spesso limitata al risarcimento (retribuzioni e contributi), non alla trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato o all'obbligo di assunzione del cessionario
- L'accertamento della natura 'pubblica' o del controllo societario e' in massima parte questione di fatto: sentenze precedenti possono avere efficacia 'riflessa', ma il giudice deve comunque verificare gli elementi probatori acquisiti nel processo
- L'applicazione di norme imperative che limitano assunzioni può incidere sul regime sanzionatorio applicabile a contratti nulli; quindi, prima di chiedere conversioni o reintegrazioni, valutare il regime specifico del settore (es. pubblico impiego)
- In presenza di contrastanti precedenti di Cassazione la decisione puo' tener conto della giurisprudenza maggioritaria; le spese possono essere compensate quando il quadro giurisprudenziale presenta pronunce favorevoli al ricorrente
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