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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13945/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bari ha definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per asserita inosservanza dell'art. 81 c.p. e manifesta illogicità della motivazione. La doglianza, tuttavia, non riguardava profili rientranti nei limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i motivi dedotti vertevano su questioni estranee a tali categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
  • Non sono proponibili, contro il patteggiamento, censure relative alla motivazione o alla violazione di norme diverse da quelle che incidono su volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano quando la doglianza è manifestamente fuori dai limiti legali del mezzo di impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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