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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02633/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali e interessi moratori. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, oltre a essere tassabile come provvedimento giudiziario, contenesse anche l'enunciazione del contratto di patrocinio o del rapporto professionale sottostante, con conseguente ulteriore imposizione. Il giudice tributario di merito ha invece escluso che nel decreto fossero indicati elementi sufficienti a identificare il negozio enunciato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione del d.P.R. n. 131/1986, artt. 3, 5, 22 e tariffa allegata, nonché degli artt. 636, 641 e 643 c.p.c., sostenendo che il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto stesso esponessero già tutti gli elementi idonei a integrare l'enunciazione del contratto sottostante. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale tardivo articolando quattro motivi: inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; illegittimità della compensazione delle spese; insufficienza della motivazione sulla compensazione per complessità della questione; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse riformato la decisione oltre i limiti delle censure effettivamente proposte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura investisse non una violazione di legge in senso proprio ma un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancanza, nel decreto ingiuntivo, di elementi sufficienti per identificare il negozio enunciato. La Corte ha richiamato il principio per cui la tassazione per enunciazione presuppone che l'atto registrato rechi un espresso richiamo al negozio, con indicazione degli elementi costitutivi tali da renderlo identificabile senza indagini extratestuali. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha travolto l'impugnazione incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. Non risulta applicato l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale e, per l'inefficacia del ricorso incidentale, neppure nei confronti del controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La tassazione per enunciazione presuppone un richiamo espresso al negozio non registrato contenuto nell'atto soggetto a registrazione, con indicazione di elementi idonei a identificarlo in modo autonomo; non è sufficiente una mera deduzione indiretta del rapporto sottostante.
  • Se la valutazione del giudice di merito riguarda l'insufficienza degli elementi testuali dell'atto a integrare l'enunciazione, la censura in cassazione non può essere formulata come violazione di legge, ma deve investire, nei limiti consentiti, l'accertamento di fatto o la motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte nuove questioni di diritto che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con conseguente mancato esame nel merito di quest'ultimo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza processuale ai fini delle spese resta riferita alla parte che ha proposto l'impugnazione principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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