Cassazione Civile, Ordinanza n. 02633/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali e interessi moratori. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, oltre a essere tassabile come provvedimento giudiziario, contenesse anche l'enunciazione del contratto di patrocinio o del rapporto professionale sottostante, con conseguente ulteriore imposizione. Il giudice tributario di merito ha invece escluso che nel decreto fossero indicati elementi sufficienti a identificare il negozio enunciato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione del d.P.R. n. 131/1986, artt. 3, 5, 22 e tariffa allegata, nonché degli artt. 636, 641 e 643 c.p.c., sostenendo che il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto stesso esponessero già tutti gli elementi idonei a integrare l'enunciazione del contratto sottostante. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale tardivo articolando quattro motivi: inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; illegittimità della compensazione delle spese; insufficienza della motivazione sulla compensazione per complessità della questione; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse riformato la decisione oltre i limiti delle censure effettivamente proposte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura investisse non una violazione di legge in senso proprio ma un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancanza, nel decreto ingiuntivo, di elementi sufficienti per identificare il negozio enunciato. La Corte ha richiamato il principio per cui la tassazione per enunciazione presuppone che l'atto registrato rechi un espresso richiamo al negozio, con indicazione degli elementi costitutivi tali da renderlo identificabile senza indagini extratestuali. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha travolto l'impugnazione incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. Non risulta applicato l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale e, per l'inefficacia del ricorso incidentale, neppure nei confronti del controricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 3, 5, 22
La tassazione per enunciazione richiede che l'atto registrato contenga un richiamo espresso e sufficientemente identificativo del negozio enunciato; non basta che dal testo si possa solo inferire l'esistenza del rapporto sottostante.
Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte prima, art. 8
Richiamata quale base della tassazione dell'atto giudiziario.
Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte seconda, art. 1, lett. b)
Richiamata quale base della tassazione dell'atto giudiziario.
Richiamati dall'Agenzia per sostenere il collegamento tra ricorso monitorio e decreto ingiuntivo ai fini dell'enunciazione del rapporto sottostante.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato nel motivo incidentale sulla specificità dell'appello tributario.
Richiamato nel motivo incidentale sulla specificità dei motivi di appello.
Richiamati per contestare la compensazione delle spese e il criterio della soccombenza reciproca.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Richiamato in tema di spese del processo tributario.
Richiamato nel motivo incidentale per asserita pronuncia oltre i limiti delle domande e dei motivi devoluti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo è divenuto inefficace per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non applicato in concreto, perché non sussistono i presupposti nei confronti dell'Amministrazione statale e del ricorso incidentale divenuto inefficace.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione presuppone un richiamo espresso al negozio non registrato contenuto nell'atto soggetto a registrazione, con indicazione di elementi idonei a identificarlo in modo autonomo; non è sufficiente una mera deduzione indiretta del rapporto sottostante.
- Se la valutazione del giudice di merito riguarda l'insufficienza degli elementi testuali dell'atto a integrare l'enunciazione, la censura in cassazione non può essere formulata come violazione di legge, ma deve investire, nei limiti consentiti, l'accertamento di fatto o la motivazione.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte nuove questioni di diritto che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con conseguente mancato esame nel merito di quest'ultimo.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza processuale ai fini delle spese resta riferita alla parte che ha proposto l'impugnazione principale.
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