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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento degli atti con cui l’INPS ha provveduto al pagamento del TFS, spettante al defunto primo maresciallo dell’Esercito italiano -OMISSIS-, in favore delle sorelle di questi, signore -OMISSIS- e della pec dell’INPS del 5 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202400283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti di pagamento del TFS maturato dal dipendente pubblico deceduto e comunicazione INPS del 5 gennaio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti con cui l’INPS aveva pagato il trattamento di fine servizio maturato dal defunto primo maresciallo dell’Esercito alle sorelle di quest’ultimo, nonché la condanna dell’Istituto al pagamento del TFS in suo favore quale erede testamentaria. Ha sostenuto che l’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973 dovesse essere interpretato alla luce dell’art. 2122 c.c., escludendo il genitore non convivente o non a carico del dipendente e consentendo quindi il pagamento all’erede testamentaria. In subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui non esclude i genitori non a carico del defunto, per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. Le sorelle del defunto hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività del ricorso, la mancata proposizione del ricorso amministrativo, l’inosservanza dell’art. 40 c.p.a. e l’inammissibilità della questione di costituzionalità proposta con memoria successiva. Nel merito hanno sostenuto la legittimità del pagamento, anche in ragione della convivenza tra il dipendente e il padre.

La decisione

Il TAR ha qualificato la domanda non come azione di annullamento, ma come azione di accertamento della titolarità del diritto al TFS e di condanna dell’INPS al pagamento, trattandosi di controversia relativa a un diritto soggettivo patrimoniale nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul pubblico impiego non contrattualizzato. Le sorelle del defunto sono state qualificate come litisconsorti necessarie e non come controinteressate; perciò sono state ritenute infondate le eccezioni fondate sulla natura impugnatoria della domanda, comprese tardività, mancata distinta indicazione dei motivi e mancata proposizione del ricorso amministrativo ex art. 29 d.P.R. n. 1032/1973. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di giurisdizione: il diritto al TFS ha natura retributiva e previdenziale ed è fondato sul rapporto di lavoro; la ricorrente lo rivendicava iure proprio quale titolare del diritto al trattamento, non iure successionis. Nel merito, il TAR ha accertato che, al momento della morte del dipendente, il diritto al TFS spettava al padre ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973. Poiché il padre è deceduto due giorni dopo il figlio, il credito è successivamente transitato alle sue eredi. L’INPS aveva quindi correttamente pagato il TFS alle sorelle, quali eredi del padre, e l’obbligazione si era estinta per esatto adempimento ai sensi dell’art. 1181 c.c. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta astrattamente non manifestamente infondata, ma irrilevante: anche un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe consentito di condannare l’INPS a un secondo pagamento, essendo già stata estinta l’obbligazione prima dell’instaurazione del giudizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l’indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell’ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle

    La disposizione individua, nell’ordine, i soggetti cui spetta il TFS del dipendente statale deceduto. Nel caso concreto, il diritto è sorto in capo al padre del dipendente e, dopo la morte del padre, è transitato alle sue eredi.

  • art. 2122 c.c.

    In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima

    La ricorrente ha invocato la disciplina del lavoro privato per sostenere l’esclusione del genitore non a carico; il TAR non ha accolto tale prospettazione, applicando la disciplina speciale del pubblico impiego recata dall’art. 5 d.P.R. n. 1032/1973.

  • art. 1181 c.c.

    L’INPS ha correttamente adempiuto pagando il trattamento ai soggetti individuabili, secondo la disciplina vigente, quali creditori; il pagamento ha estinto il rapporto obbligatorio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La domanda è stata qualificata secondo il suo effettivo contenuto sostanziale, come accertamento della titolarità del diritto e conseguente condanna, nonostante la formale richiesta di annullamento.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Le sorelle del defunto, beneficiarie del pagamento, sono state considerate litisconsorti necessarie e non controinteressate.

  • art. 102 c.p.c.

    È stato utilizzato quale fondamento della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle eredi del padre del dipendente.

  • art. 29 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    L’eccezione relativa alla mancata proposizione del ricorso amministrativo è stata ritenuta infondata perché basata sull’erronea qualificazione della domanda come azione impugnatoria.

  • art. 40, comma 1, c.p.a.

    L’eccezione di violazione dell’obbligo di indicazione distinta dei motivi è stata respinta, poiché il giudizio non aveva natura impugnatoria.

  • art. 3 Cost.

    È stato indicato dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale, per la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici non contrattualizzati e dipendenti privati; la questione è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto.

  • art. 42 Cost.

    È stato indicato dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale, per la compressione della facoltà testamentaria sul TFS; la questione è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto.

  • art. 5 d.P.R. n. 1032/1973 come modificato dalle sentenze Corte cost. n. 106/1996 e n. 243/1997

    Il TAR ha richiamato gli interventi della Corte costituzionale che hanno riconosciuto, in determinate condizioni, la rilevanza della successione testamentaria e subordinato il diritto iure proprio di fratelli e sorelle alla condizione del loro mantenimento a carico del dipendente.

Massime di principio

  • La domanda diretta a ottenere il pagamento di un trattamento economico previdenziale, anche se formalmente accompagnata dalla richiesta di annullamento di comunicazioni o atti di pagamento, deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale come azione di accertamento della titolarità del diritto e di condanna dell’amministrazione, quando gli atti contestati non hanno natura provvedimentale.
  • Le controversie sul diritto alla corresponsione del TFS spettante al personale pubblico non contrattualizzato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il diritto trova fondamento nel rapporto di lavoro pubblico; la controversia può essere proposta anche da soggetti diversi dal lavoratore che rivendichino iure proprio la titolarità del trattamento.
  • I soggetti ai quali l’amministrazione abbia pagato il TFS in base alla disciplina vigente e che siano divenuti titolari del credito per successione del beneficiario originario devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, non quali controinteressati in senso tecnico.
  • Quando il dipendente pubblico muore in costanza di servizio, il TFS compete secondo l’ordine stabilito dall’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973; se il beneficiario individuato dalla norma muore successivamente, il relativo credito entra nel suo patrimonio e può essere trasmesso ai suoi eredi.
  • Il pagamento del TFS effettuato dall’INPS ai soggetti individuabili come creditori sulla base del diritto vigente estingue l’obbligazione previdenziale; non è quindi possibile ottenere un ulteriore pagamento in favore di un soggetto che sarebbe beneficiario soltanto per effetto di una futura e ipotetica modifica della disciplina normativa.
  • Una questione di legittimità costituzionale, pur non manifestamente infondata in astratto, deve essere dichiarata irrilevante quando, per effetto dell’avvenuto pagamento anteriore al giudizio, l’eventuale pronuncia di incostituzionalità non potrebbe condurre all’accoglimento della domanda concretamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionale

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