Cassazione Civile, Ordinanza n. 22111/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, contestata dal dipendente e ritenuta illegittima dai giudici di merito, di una parte della retribuzione corrisposta dalla società in relazione a giorni di ferie maturati durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016, ma fruiti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale. La Corte d'appello aveva accertato che la società non aveva provato di aver pagato per intero tali ferie e che non poteva continuare a beneficiare del riproporzionamento retributivo oltre la fine della solidarietà. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che ferie e relativa retribuzione maturano in misura proporzionata all'orario effettivo durante la solidarietà; omesso esame di documenti e difetto di motivazione sulla prova del pagamento integrale; violazione della normativa sui contratti di solidarietà e del riproporzionamento della retribuzione feriale; violazione dell'art. 2697 c.c. per l'asserita mancata prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per il mancato rilievo della pacifica riduzione delle giornate lavorate; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.l. n. 132 del 2014 sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, inammissibile il secondo motivo perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito e perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il fatto storico decisivo, ossia la mancata prova dell'erogazione integrale delle somme dovute per le ferie. Ha poi ritenuto inammissibili anche gli altri motivi: i primi tre per difetto di specificità e perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sull'assenza di prova dell'indebito pagamento; il quarto e il quinto perché la questione sulla volontà del lavoratore di fruire delle ferie in periodo successivo era irrilevante o comunque non decisiva; il sesto perché la liquidazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile nei termini prospettati. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze non colgono la ratio decidendi o sono prive di specificità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito; non consente una nuova valutazione delle prove o dei documenti.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione e indicazione degli atti/documenti rilevanti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata ritenuta decisiva, perché le censure non investivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; nel caso non era comunque riportato il fatto storicamente rilevante nei suoi tratti essenziali.
È richiamato per ribadire che la fissazione del periodo di godimento delle ferie spetta al datore di lavoro; tuttavia tale profilo non incideva sulla mancata prova del pagamento indebito.
L'onere di provare l'indebito pagamento e quindi il diritto alla ripetizione gravava sulla società datrice di lavoro.
La regolazione delle spese processuali è rimessa al criterio della soccombenza e, nei limiti consentiti, alla discrezionalità del giudice di merito.
È evocato dal ricorrente in tema di spese, ma la censura è ritenuta non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 863 del 1984, artt. 1 e 2
Richiamati dalla ricorrente sulla disciplina dei contratti di solidarietà difensivi, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti di solidarietà e al riproporzionamento, ma senza esito favorevole.
circolari INPS nn. 91 del 1986 e 212 del 1994
Richiamate per sostenere la tesi della società, ma la Corte osserva che le censure non superano i requisiti di specificità e non scardinano la decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: è necessario indicare un fatto storico decisivo che il giudice di merito abbia realmente omesso di considerare.
- La censura per violazione di legge deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sull'assenza di prova di un fatto costitutivo dell'indebito, sono inammissibili motivi che si limitino a prospettare regole astratte senza confrontarsi con tale carenza probatoria.
- L'onere di provare il pagamento indebito e i presupposti della ripetizione di indebito grava su chi agisce per la restituzione; la mera allegazione di criteri di riproporzionamento retributivo non basta se non è dimostrato in concreto l'effettivo pagamento in eccedenza.
- La fissazione del periodo di fruizione delle ferie spetta al datore di lavoro, ma tale potere organizzativo non esonera il medesimo dall'onere di provare che le somme trattenute o non corrisposte siano effettivamente indebite.
- In cassazione le doglianze sulla liquidazione delle spese sono proponibili solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza o di errori nella tariffa applicabile; non è invece censurabile la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla complessità o delicatezza della causa.
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