Cassazione Penale, Sentenza n. 15170/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Binanti è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per avere, nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2015, dichiarato un reddito complessivo di € 12.066,00 a fronte di un reddito effettivo di € 16.574,00 (e con dati ISEE che evidenziavano la discrepanza). In appello la condanna è stata confermata: i giudici hanno ritenuto che la difformità non fosse dovuta a errore scusabile ma a consapevolezza nella produzione di dati non veritieri. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la valutazione dell'elemento soggettivo (errore) e ha censurato la mancata valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), richiesta in sede di conclusioni scritte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza (rigetto della riedizione dei fatti e della diversa valutazione probatoria proposta dalla difesa). Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; dato che tale causa di non punibilità è di natura sostanziale e può essere valutata anche d'ufficio, la mancata valutazione costituisce vizio. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
cfr. richiamo testuale nel provvedimento impugnato
Rilevata applicazione per la dichiarazione di redditi inferiori al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la Corte di merito ha valutato l'elemento soggettivo come consapevolezza nella fornitura di dati non veritieri, escludendo l'errore scusabile
richiamato nella motivazione e nella richiesta difensiva
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è di natura sostanziale e può essere valutata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo; è applicabile anche ai reati con pena detentiva fino a cinque anni (e, perciò, applicabile anche alla fattispecie aggravata di cui all'art. 95 DPR 115/2002, trattandosi dell'aggravante ad efficacia comune non rilevante ai fini del computo edittale di cui all'art. 131-bis)
richiamato in motivazione giurisprudenziale
Stabilisce l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità; per essa è stato affermato che l'art. 131-bis può essere ricondotto alla previsione dell'art. 129 e quindi essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado
menzionato in relazione alla natura dell'aggravante
L'ottenimento del patrocinio ha efficacia di aggravante comune (non tale da costituire una circostanza speciale che modifica la pena di specie), perciò non deve essere computata nel calcolo della soglia edittale prevista dall'art. 131-bis
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riede finisce i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o di fatto sono in larga parte inammissibili; la discussione sull'elemento soggettivo non può essere rilanciata in Cassazione con una semplice diversa interpretazione degli elementi di fatto
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è di natura sostanziale e il giudice di merito è tenuto a valutarla anche d'ufficio; la mancata valutazione quando la parte l'ha richiesta (anche genericamente) costituisce vizio da cui consegue l'annullamento limitato e il rinvio
- L'omessa motivazione specifica circa il rigetto dell'art. 131-bis può essere considerata implicita solo se la sentenza contiene elementi argomentativi che rendono evidente la non applicabilità della tenuità; la semplice irrogazione di pena minima o la concessione di attenuanti non sostituiscono una valutazione esplicita della tenuità
- Quando il fatto rientra nella cornice edittale ammessa dall'art. 131-bis (pena detentiva non superiore a cinque anni), anche le ipotesi aggravate da circostanze ad efficacia comune possono essere valutate rispetto alla tenuità, perché tali aggravanti non modificano la pena di specie ai fini del computo
- Per la difesa è sempre utile proporre in modo documentato e argomentato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis in sede di merito; tuttavia, anche in mancanza di una articolazione molto dettagliata, il giudice ha l'obbligo di verificare d'ufficio la sussistenza della causa
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