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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6823/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva assolto il ricorrente dal reato previsto dall'art. 171-ter, comma 2, lett. a), L. n. 633/1941 (capo A) e lo aveva invece condannato per ricettazione (art. 648 c.p., capo B) e per il reato ex art. 171-ter, comma 1, lett. d), L. n. 633/1941, per aver detenuto per la vendita 165 CD/DVD contraffatti e privi del contrassegno S.I.A.E.. I motivi di ricorso denunciavano: violazione ed errata applicazione delle norme (art. 648 c.p. e art. 171-ter), carenza di motivazione circa la consapevolezza della contraffazione, mancanza di prova sulla natura del contenuto dei supporti (assenza di analisi tecnica), inesistenza della detenzione a fini di commercializzazione (uso personale), e richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ritenendo infondati i rilievi sulla mancata prova del fine di commercializzazione e sulla necessità di analisi del contenuto dei supporti (la natura di riproduzioni abusive poteva essere dimostrata con elementi indiziari: numero elevato di supporti, assenza del contrassegno S.I.A.E., copertine contraffatte, mancata esibizione di documenti di provenienza). Tuttavia la Corte ha rilevato l'illegalità della pena per eccesso dovuta all'applicazione congiunta dell'aumento per recidiva reiterata senza un corretto giudizio di comparazione con la circostanza attenuante ex art. 648, comma 4, c.p.; ne è conseguita l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena finale da 10 mesi e €1.000 a 7 mesi di reclusione ed €700 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 171-ter, L. n. 633/1941

    comma 1, lett. d) e comma 2, lett. a)

    La norma incriminatrice richiede fine di lucro apprezzabile per la fattispecie di detenzione a fini commerciali; la Corte ha ritenuto sussistente il fine di lucro sulla base di elementi indiziari (quantità, confezionamento, assenza di documenti di provenienza). L'assoluzione sulla specifica ipotesi del comma 2 lett. a) non esclude la responsabilità per la diversa ipotesi contestata al comma 1 lett. d).

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    comma 4 (circostanza attenuante di particolare tenuità applicata in primo grado e in appello)

    La ricettazione è stata ritenuta provata tramite elementi indiziari; la circostanza attenuante di particolare tenuità può influire sul trattamento sanzionatorio e deve essere comparata con la recidiva ai sensi dell'art. 69 c.p.; l'omessa comparazione può rendere la pena illegale per eccesso.

  • art. 131-bis c.p.

    citato nel ricorso per la non punibilità per particolare tenuità

    Non applicabile nel caso concreto ratione temporis e per i limiti edittali del reato di ricettazione così come configurato al momento del fatto; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 69 c.p.

    nessuna citazione testuale nel dispositivo

    Principio del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva: la Corte richiama la necessità di comparare l'attenuante di particolare tenuità con la recidiva e ha eliminato l'aumento per recidiva quando la circostanza attenuante era stata ritenuta prevalente.

  • art. 99 c.p.

    comma primo e secondo, n. 1)

    Norma sulla recidiva e gli aumenti di pena: la sua applicazione senza corretto confronto con l'attenuante ha determinato l'illegalità della pena per eccesso.

  • art. 606 e 609 c.p.p.

    art. 606 comma 3 e art. 609

    Principio procedurale: questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte in cassazione; la doglianza sulla mancanza di motivazione riguardo al dolo non è ammissibile perché non dedotta in appello.

  • art. 9, comma 1, L. n. 689/1981

    richiamato in relazione al principio di specialità per l'acquirente finale

    Il principio di specialità comporta che l'acquirente finale può essere sanzionato con l'illecito amministrativo specifico e non con la fattispecie penale quando si tratta di acquisti finali non destinati alla commercializzazione; la Corte ha distinto il caso in esame ritenendo che il soggetto non fosse acquirente finale.

Massime di principio

  • Per i reati connessi alla contraffazione e alla tutela del diritto d'autore, non è sempre necessario un accertamento tecnico sul contenuto dei supporti: la natura di riproduzioni abusive può emergere da elementi indiziari uniti (numero elevato di pezzi, assenza di contrassegni, copertine contraffatte, modalità di detenzione/offerta e mancata documentazione di provenienza).
  • Questioni di fatto o di dolo non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art. 606 c.p.p.): il giudizio di legittimità è limitato ai punti già affrontati nel grado d'appello.
  • L'acquirente 'finale' di prodotti contraffatti può essere escluso dalla fattispecie di ricettazione e ricondotto all'illecito amministrativo speciale, ma tale esclusione richiede che emerga chiaramente l'assenza dell'intento di commercializzazione; circostanze concrete possono far ritenere invece la detenzione a fini di vendita.
  • La circostanza attenuante di particolare tenuità (art. 648, comma 4, c.p.) deve essere comparata con la recidiva ai sensi dell'art. 69 c.p.; l'applicazione automatica di aumenti per recidiva senza comparazione può rendere la pena illegale e la Corte di legittimità può correggere direttamente il trattamento sanzionatorio.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena quando la pena applicata risulti illegale per eccesso, conformemente all'art. 609, comma 2, c.p.p.
  • Gli elementi probatori utili a dimostrare la destinazione alla vendita sono spesso plurimi e vanno valutati congiuntamente; l'assenza di prova materiale del contenuto dei supporti non esclude automaticamente la sussistenza del reato quando sussistono altri indizi concordanti.

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