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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35376/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 gennaio 2026, aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di un anno di reclusione per la violazione dell’art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, sostenendo che non fosse stata accertata la consapevolezza dell’obbligo imposto dalla misura di prevenzione e la volontà di violarlo. Ha richiamato la recente modifica della misura, avvenuta circa un mese prima, il carattere isolato dell’episodio, la mancata verifica di un possibile impedimento e il successivo rispetto degli obblighi di presentazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che i precedenti specifici fossero stati unificati in continuazione e dovessero essere considerati come un solo reato. Con il terzo ha lamentato la motivazione asseritamente generica sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il primo motivo non era stato proposto in appello, mentre i motivi di gravame avevano riguardato soltanto la particolare tenuità e le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in cassazione una questione sull’elemento soggettivo non devoluta alla Corte d’appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità, ma la valutazione dell’abitualità deve essere concreta; nel caso, erano presenti tre precedenti specifici unificati in continuazione diacronica, la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale e l’applicazione di una misura di prevenzione, elementi che sostenevano il giudizio di abitualità. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché i giudici di merito avevano motivato il diniego delle attenuanti generiche in riferimento ai precedenti, alla recidiva e alla misura di prevenzione, mentre il ricorrente non si era confrontato puntualmente con tali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011

    La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza in data 8 gennaio 2026, ha confermato la condanna di Spinelli Cristoforo alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 1 d.lgs. 159/2011.

    La norma identifica il reato per il quale è stata confermata la condanna; la sentenza qui riportata non sviluppa una distinta interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    E' inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.

    È inammissibile il motivo di cassazione che deduca una questione non devoluta con l’appello, anche quando la censura era stata prospettata in appello soltanto genericamente e viene sviluppata in modo specifico per la prima volta in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

    La continuazione non comporta automaticamente l’esclusione della particolare tenuità: il giudice deve valutare concretamente le condotte e la loro eventuale abitualità, considerando gli indicatori indicati dalla decisione e le condizioni ostative previste dalla norma.

  • art. 62-bis c.p.

    Sia la Corte territoriale, sia il Tribunale hanno ampiamente motivato la decisione di non riconoscere all’imputato le attenuanti generiche e il ricorrente stigmatizza, in maniera del tutto generica, la decisione, non confortandosi con tali argomentazioni che si limita a definire generiche ma che tali non sono perché sono calate nella storia criminale dell’imputato che è soggetto con precedenti, recidivo specifico e raggiunto da una misura di prevenzione.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su una motivazione riferita alla concreta storia criminale dell’imputato, inclusi i precedenti, la recidiva specifica e l’applicazione di una misura di prevenzione; la censura di cassazione deve confrontarsi specificamente con tali ragioni.

  • artt. 101, 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

    La tipizzazione della nozione di comportamento abituale è stata operata dal legislatore non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e per tendenza previste dal codice penale (artt. 102, 103, 104, 105, 108 cod. pen.) e di commissione di più reati della stessa indole (art. 101 cod. pen.), ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

    Le nozioni codicistiche di abitualità, professionalità, tendenza a delinquere e commissione di reati della stessa indole concorrono a definire il comportamento abituale rilevante ai fini dell’art. 131-bis c.p., insieme alla commissione di un reato caratterizzato da condotte plurime, abituali e reiterate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello; è inammissibile anche la censura prospettata in appello solo genericamente e sviluppata in termini specifici per la prima volta in cassazione.
  • La continuazione tra più reati non esclude automaticamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La presenza di condotte in continuazione richiede una valutazione complessiva e concreta della gravità e delle modalità degli illeciti, del contesto, della distanza temporale, dell’intensità del dolo e dei comportamenti successivi.
  • Ai fini dell’abitualità ostativa ex art. 131-bis c.p., la pluralità di reati della stessa indole deve essere valutata concretamente; secondo il principio richiamato dalla decisione, la serialità ostativa ricorre quando a due reati della stessa indole si aggiunge un’ulteriore condotta illecita analoga, conteggiando anche il reato per cui si procede.
  • La continuazione diacronica tra condotte realizzate in tempi e luoghi differenti può essere indicativa di abitualità più della continuazione sincronica, ma non determina un automatismo: il giudice deve motivare sulle concrete modalità del comportamento e sul bisogno di pena.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è aspecifica quando non si confronta con le ragioni concrete adottate dai giudici di merito, tra cui, nel caso esaminato, i precedenti, la recidiva specifica e la misura di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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