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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26163/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo erronea la parte dell'ordinanza del 2019 che dichiarava dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ha quindi disposto la cancellazione di quella formula dal dispositivo dell'ordinanza originaria e ha dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia connessa all'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, aveva anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Secondo l'istanza, tale statuizione era frutto di errore materiale perché la fattispecie decisa non rientrava tra quelle che comportano il raddoppio del contributo unificato. Il procedimento era stato avviato anche d'ufficio dal coordinatore di sezione per l'evidente errore materiale nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    non si applica alla statuizione di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente all'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, trattandosi di ipotesi non contemplata dalla norma

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello dovuto per il ricorso

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    richiamati quale base normativa per la correzione dell'errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione

  • d.l. n. 119/2018

    indicato come disciplina della definizione agevolata che comporta pagamento del dovuto e rinuncia al giudizio pendente

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un'ordinanza della Corte di cassazione è correggibile anche d'ufficio mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
  • La statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere inserita quando la causa si è estinta per rinuncia collegata a una definizione agevolata, se tale ipotesi non è prevista dalla norma.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese, salvo diversa specifica disciplina.
  • Quando il dispositivo contenga una formula errata, la correzione può avvenire mediante mera eliminazione della parte viziata senza incidere sul resto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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