Cassazione Civile, Ordinanza n. 26163/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo erronea la parte dell'ordinanza del 2019 che dichiarava dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ha quindi disposto la cancellazione di quella formula dal dispositivo dell'ordinanza originaria e ha dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia connessa all'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, aveva anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Secondo l'istanza, tale statuizione era frutto di errore materiale perché la fattispecie decisa non rientrava tra quelle che comportano il raddoppio del contributo unificato. Il procedimento era stato avviato anche d'ufficio dal coordinatore di sezione per l'evidente errore materiale nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
non si applica alla statuizione di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente all'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, trattandosi di ipotesi non contemplata dalla norma
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello dovuto per il ricorso
richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto
richiamati quale base normativa per la correzione dell'errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione
indicato come disciplina della definizione agevolata che comporta pagamento del dovuto e rinuncia al giudizio pendente
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un'ordinanza della Corte di cassazione è correggibile anche d'ufficio mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- La statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere inserita quando la causa si è estinta per rinuncia collegata a una definizione agevolata, se tale ipotesi non è prevista dalla norma.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese, salvo diversa specifica disciplina.
- Quando il dispositivo contenga una formula errata, la correzione può avvenire mediante mera eliminazione della parte viziata senza incidere sul resto del provvedimento.
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