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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27590/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (illecita cessione/detenzione di sostanze stupefacenti). Deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la sua piena ammissione di responsabilita' costituisce indice di ravvedimento rilevante ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; contesta inoltre l'aumento di pena ex art. 81 c.p.v. ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale su tale punto. Entrambi i motivi mirano a ottenere una riforma del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le scelte sul trattamento sanzionatorio del giudice di merito non siano sindacabili in sede di legittimita', quando sorrette da motivazione logicamente adeguata: la Corte territoriale aveva motivato la mancata applicazione delle attenuanti richiamando i precedenti penali del ricorrente e l'inutilita' della ammissione, considerata meramente laconica e non idonea a dimostrare ravvedimento, posto il solido quadro probatorio. Sul secondo motivo la Cassazione ha rilevato l'inammissibilita' per difetto di specificita' ex art. 581, lett. c), c.p.p.: il ricorrente non ha indicato con precisione gli elementi di fatto e gli atti dai quali trarre la sua censura e si e' limitato ad evocare una massima di giurisprudenza senza collegarla concretamente al caso di specie. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    non presente nel testo fornito

    Norma che disciplina i reati relativi a sostanze stupefacenti; qui indicata come fattispecie contestata al ricorrente (detenzione/cessione).

  • Codice penale, art. 62-bis

    non presente nel testo fornito

    Il ricorrente invoca l'art. 62-bis come fondamento per il riconoscimento di attenuanti legate al "ravvedimento"; la Corte ritiene che la sola ammissione, laconica e non corroborata, non sia sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti controbilanciando i precedenti e il quadro probatorio.

  • Codice penale, art. 81, comma secondo

    non presente nel testo fornito

    Norma relativa all'aumento di pena in casi di concorso di reati o continuazione; la Corte d'Appello aveva applicato un aumento ritenuto legittimo e la Cassazione non ha ritenuto possibile sindacarne la motivazione in assenza di vizi logico-giuridici rilevanti.

  • Codice di procedura penale, art. 581, lett. c)

    non presente nel testo fornito

    Dispositivo che richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che costituiscono il petitum in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per difetto di specificita' e perche' il ricorrente non ha indicato atti o elementi del fascicolo che avrebbero dovuto sostenere la censura.

Massime di principio

  • La mera ammissione di responsabilita' non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o del ravvedimento: deve emergere chiaramente la spontaneita' e l'efficacia del ravvedimento rispetto al fatto concreto e al quadro probatorio.
  • Le decisioni del giudice di merito in materia di quantificazione della pena e di valutazione delle attenuanti sono difficilmente sindacabili in Cassazione se corredate da motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici.
  • Per ottenere l'esame di censure in Cassazione e' indispensabile rispettare i requisiti di specificita' previsti dall'art. 581 c.p.p.: l'impugnazione deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e gli atti dai quali tali ragioni emergono.
  • Non e' sufficiente richiamare massime di giurisprudenza: il ricorrente deve spiegare concretamente come quelle massime si applicano al caso concreto e confutare la motivazione del giudice di merito.
  • In presenza di precedenti penali e di un quadro probatorio solido, il riconoscimento delle attenuanti richiede argomentazioni particolarmente persuasive e prove di reale e concreto ravvedimento.

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