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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25123/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal furto, avvenuto in località Pregnana Milanese il 20 marzo 2014, di un'autovettura nella disponibilità dell'attore in forza di contratto di locazione finanziaria. L'utilizzatore aveva chiesto alla compagnia assicuratrice il pagamento dell'indennizzo previsto per l'ipotesi di furto, ma la domanda era stata respinta in appello dopo che il tribunale l'aveva invece accolta. La Corte d'appello aveva ritenuto non provato l'avvenuto furto, giudicando non sufficiente la sola denuncia ai Carabinieri e non confermata dalle deposizioni testimoniali la ricostruzione del parcheggio e della sparizione del veicolo; aveva inoltre valorizzato un accertamento tecnico sulle chiavi elettroniche da cui risultava l'ultimo utilizzo del mezzo in date anteriori di molti giorni rispetto alla denuncia. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti storici decisivi risultanti dagli atti; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe male interpretato e applicato le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, ignorando una prova documentale e testimoniale ritenuta dall'istante piena dimostrazione del furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio motivazionale non integrasse il necessario carattere "testuale", perché tendeva in realtà a contrapporre alla motivazione della sentenza di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie; ha quindi ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è scrutinabile solo se emerge dal testo della sentenza e non attraverso il riesame del materiale probatorio. Ha inoltre affermato che non sussiste violazione dell'art. 116 c.p.c. quando la censura mira solo a contestare il prudente apprezzamento delle prove, né violazione dell'art. 2697 c.c. quando non si deduca un erroneo riparto dell'onere probatorio ma soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della compagnia e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo entro i limiti del nuovo testo dell'articolo e richiede che il difetto emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, senza confronto con le risultanze processuali; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere denunciata solo quando il giudice abbia applicato erroneamente la norma; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattenda il principio della libera valutazione della prova in assenza di deroga di legge, oppure attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto; non quando si censuri il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la sola valutazione del materiale probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa conformemente alla proposta di definizione accelerata, con applicazione delle conseguenze previste per tale definizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata disposta la trattazione collegiale del ricorso a seguito della richiesta del ricorrente di decisione del collegio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta accelerata, la Corte ha applicato le condanne pecuniarie previste per la soccombenza temeraria o per la definizione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non può tradursi in una richiesta di riesame del materiale istruttorio, ma deve emergere dal testo della sentenza impugnata e presentare un'effettiva anomalia motivazionale nei ristretti limiti oggi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia derogato al regime legale di valutazione di una prova; non è sufficiente allegare che il giudice abbia dato alle prove una lettura non condivisa dalla parte soccombente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito o erroneamente attribuito l'onere della prova; non quando la censura investe la mera attendibilità o sufficienza delle prove acquisite.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto storico e delle risultanze probatorie, se la decisione di merito è sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e definito in conformità alla proposta accelerata, possono trovare applicazione le conseguenze economiche aggravate previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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