Cassazione Civile, Ordinanza n. 22084/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo di incentivo all'esodo con cui la datrice di lavoro si era obbligata a corrispondere al lavoratore una somma indicata come "netta". Dopo il pagamento, l'Agenzia delle Entrate richiedeva al lavoratore una maggiore imposta rispetto a quella già versata dal sostituto d'imposta; il lavoratore otteneva quindi decreto ingiuntivo per l'importo richiesto e lo notificava alla datrice di lavoro unitamente al precetto per le spese. La datrice di lavoro proponeva opposizione, sostenendo che il lavoratore aveva pagato solo la prima rata, che nel ricorso monitorio il lavoratore aveva in sostanza rinunciato alla quota riferita alla maggiore imposta sul TFR e che la maggiore imposta non dipendeva da un errore di calcolo della società, ma da dati reddituali del dipendente a essa ignoti. La Corte d'appello accoglieva l'opposizione solo in parte: revocava il decreto ingiuntivo, ma riconosceva comunque il diritto del lavoratore alla somma residua di euro 3.839,71, ritenendo che, poiché l'accordo prevedeva una somma netta, il rischio di una diversa quantificazione fiscale gravasse sulla datrice di lavoro, salvo la parte di maggiore tassazione relativa al TFR espressamente riconosciuta come dovuta dal lavoratore. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l'art. 1 dell'accordo, secondo cui la somma netta di euro 122.500,00 andava letta tenendo conto del regime tributario vigente al momento dell'accordo e della liquidazione; inoltre contestava che la maggiore imposta potesse essere addebitata alla società. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo, osservando che la censura, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto, mirava in realtà a sollecitare una diversa interpretazione della clausola contrattuale, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva accertato che la maggiore imposta derivava da un errore di calcolo della datrice di lavoro, circostanza non specificamente contestata, e che la stessa ricorrente aveva formulato difese intrinsecamente contraddittorie sulla causa della maggiore tassazione, sicché difettava anche il requisito della decisività del fatto asseritamente omesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della datrice di lavoro. Ha confermato la statuizione di merito che, in applicazione dell'accordo sull'incentivo all'esodo e della clausola di somma "netta", poneva a carico della datrice di lavoro la parte di maggiore imposizione fiscale non espressamente imputata al lavoratore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova interpretazione della clausola contrattuale o quando il fatto asseritamente omesso non è decisivo.
La motivazione è apparente solo se manchi in concreto l'apparato argomentativo; nel caso di specie la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta adeguata perché centrata sull'interpretazione della clausola 'netta'.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare, in realtà, l'interpretazione data dal giudice di merito a una clausola contrattuale.
- L'accertamento del significato delle clausole negoziali spetta al giudice di merito e in cassazione può essere rivisto solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione mancante/solo apparente nei limiti del vizio denunciabile.
- Per configurare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto asseritamente trascurato deve essere effettivamente decisivo; se la parte formula una prospettazione ambigua o contraddittoria sulla sua rilevanza, il motivo è inammissibile.
- La parte che contesti la ricostruzione del giudice di merito deve specificamente confrontarsi con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata; in difetto, la censura difetta di autosufficienza.
- Quando un accordo prevede una somma 'netta', la ripartizione del rischio fiscale dipende dall'interpretazione della clausola e dall'assetto negoziale ricostruito dal giudice di merito.
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