Cassazione Civile, Ordinanza n. 36156/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il dante causa della resistente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla pensione integrativa, sostenendo che sulle somme percepite non fossero stati applicati i benefici fiscali previsti dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario, accolto in primo grado e poi confermato in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973 e 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'istanza di rimborso fosse inammissibile o comunque inidonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile perché priva dell'indicazione degli estremi dei versamenti, degli importi delle ritenute e delle somme chieste a restituzione, oltre che non rivolta in modo univoco all'Agenzia; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 252/2005 e 64 l. n. 144/1999, assumendo che ai vecchi fondi pensione con montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 non si applichino i benefici fiscali del d.lgs. n. 252/2005.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda di rimborso fosse giuridicamente invalida perché carente delle indicazioni necessarie a consentire la verifica della pretesa e, nel caso concreto, non fosse neppure inequivocamente diretta all'amministrazione finanziaria, ma principalmente rivolta all'INPS come richiesta di ricalcolo e di certificazione del trattamento previdenziale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 38 per sostenere che l'istanza di rimborso deve contenere dati sufficienti a rendere verificabile la pretesa restitutoria e a consentire la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile
l'istanza di rimborso priva di estremi dei versamenti, importi trattenuti e somme richieste non è giuridicamente valida e non può generare un silenzio-rifiuto impugnabile
il silenzio-rifiuto è impugnabile solo se deriva da una domanda di rimborso validamente proposta e sufficientemente specifica
norma invocata per escludere l'applicazione dei benefici fiscali ai vecchi fondi pensione con montanti maturati fino al 31 dicembre 2006
norma invocata in combinazione con il d.lgs. n. 252/2005 per sostenere la diversa disciplina dei fondi pensione anteriori al 2007
Massime di principio
- La domanda di rimborso tributario deve contenere elementi essenziali idonei a individuare con precisione i versamenti effettuati, le ritenute subite e l'importo richiesto in restituzione; in difetto, non è giuridicamente valida e non può fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- L'omissione degli estremi e degli importi non è sanabile mediante il successivo deposito di documenti nel processo, perché il vizio attiene alla stessa validità dell'istanza amministrativa e precede l'instaurazione del giudizio.
- Ai fini dell'impugnazione del silenzio-rifiuto, l'istanza deve essere inequivocamente rivolta all'amministrazione competente a provvedere sul rimborso; una diffida indirizzata ad altro ente, anche se per conoscenza trasmessa all'Agenzia, non basta se non contiene una specifica richiesta restitutoria verso quest'ultima.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per un vizio che consente la decisione immediata nel merito, la Corte può cassare senza rinvio e respingere direttamente la domanda originaria se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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