Cassazione Penale, Ordinanza n. 28790/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in conformità tra primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, dopo riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto lamentava l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena in concreto, sostenendo che il giudice di merito avesse mal valutato i criteri di commisurazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non corredato da una critica specifica alle argomentazioni del giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la determinazione della pena, valorizzando la negativa personalità dell'imputato, i plurimi precedenti anche specifici e la non trascurabile gravità del fatto, pur ricondotto all'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la sentenza presuppone la conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito.
criterio legale di commisurazione della pena; il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale se indica gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nella concreta determinazione della pena.
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di determinazione della pena, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando consenta di individuare gli elementi considerati rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., anche senza un'analitica disamina di tutti i parametri legali.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione sanzionatoria non sia manifestamente arbitraria o frutto di un ragionamento illogico.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inidonee a fondare il sindacato di legittimità.
- La presenza di precedenti penali, anche specifici, e la valutazione della gravità del fatto possono legittimare la determinazione della pena entro i limiti edittali, purché la scelta sia sorretta da motivazione congrua.
Come è indicizzato
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