Cassazione Civile, Ordinanza n. 32685/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità antitrust)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell’AGCM che aveva irrogato alla società ricorrente una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 101 TFUE, ritenendo che, insieme ad altre imprese del settore home care, avesse partecipato a un’intesa restrittiva della concorrenza in Campania nelle procedure per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare. Il TAR Lazio aveva accolto solo parzialmente il ricorso e ridotto la sanzione; il Consiglio di Stato, decidendo sugli appelli sia dell’Autorità sia della società, aveva riformato la sentenza di primo grado e confermato la sussistenza dell’illecito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., deducendo un preteso diniego/rifiuto di giurisdizione: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato non avrebbe esercitato un sindacato pieno e reale sui fatti e sulle prove, limitandosi a recepire apoditticamente l’impostazione dell’AGCM, senza considerare adeguatamente il ruolo di intermediazione di Federfarma, senza svolgere istruttoria sulla fase di promozione dell’accordo quadro e senza valutare la circostanza che altre imprese del settore, con condotte analoghe, non erano state sanzionate. Con memoria, la ricorrente ha chiesto in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGUE, prospettando un possibile contrasto tra il diritto UE e l’interpretazione interna dei rimedi avverso le sentenze del Consiglio di Stato in materia antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma contestassero il modo di esercizio del sindacato del giudice amministrativo sui fatti e sulle prove, cioè limiti interni della giurisdizione e non limiti esterni. La sentenza ha ribadito che, in materia antitrust, il Consiglio di Stato può compiere una verifica diretta dei fatti e dei profili tecnici, ma la critica al merito dell’accertamento non è deducibile con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. È stata dichiarata inammissibile anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché non mirava a chiarire un dubbio interpretativo del diritto UE rilevante per la decisione, ma a mettere in discussione il concreto modo in cui il giudice amministrativo aveva applicato tali principi. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’AGCM ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
norma sostanziale posta a base del divieto di intese restrittive della concorrenza, richiamata come fondamento dell’illecito contestato
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
consente il controllo della Cassazione sui soli limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale
richiamato dalla ricorrente tra le norme che regolano l’accesso al ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di tutela giurisdizionale piena ed effettiva
art. 113 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla pienezza della tutela giurisdizionale
art. 47 CDFUE
richiamato come parametro di tutela giurisdizionale effettiva
richiamati dalla ricorrente nel quadro delle norme processuali evocate a sostegno della censura di giurisdizione
art. 267 TFUE
richiamato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte ne ha escluso la praticabilità nel caso concreto per difetto di pertinenza
norma interna che vieta le intese restrittive della concorrenza, richiamata nel quadro della disciplina antitrust
norma interna sugli abusi di posizione dominante, richiamata come parte del sistema antitrust
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3/2017
richiamato per l’efficacia vincolante dell’accertamento AGCM nei giudizi civili risarcitori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato per la memoria con cui è stata formulata l’istanza di rinvio pregiudiziale
art. 267 TFUE
il rinvio serve a chiarire l’interpretazione del diritto UE e non può essere usato per contestare il merito della decisione nazionale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non lo è quando si contesti l’errore del giudice amministrativo nell’interpretazione o nell’applicazione della legge, anche se si prospetta una violazione del diritto UE.
- La censura di mancata istruttoria, di errata valutazione delle prove o di insufficiente accertamento dei fatti integra, di regola, un errore in iudicando o in procedendo, non un eccesso di potere giurisdizionale.
- In materia antitrust, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’AGCM deve essere pieno e può estendersi alla verifica diretta dei fatti e dei profili tecnici; tuttavia, se il giudice resta entro i limiti della propria giurisdizione, la critica al modo in cui ha esercitato tale sindacato non è deducibile con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
- L’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è inammissibile quando non pone una questione interpretativa del diritto dell’Unione rilevante per la decisione, ma mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice nazionale nel caso concreto.
- Nell’accertamento delle intese anticoncorrenziali, la prova può essere anche indiziaria; ciò che rileva è una valutazione globale e non atomistica degli elementi probatori, purché il giudice dia conto in modo logico e coerente delle ragioni dell’accertamento.
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