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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08368/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società e al suo amministratore due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1997 e 1998, contestando l'omessa presentazione delle dichiarazioni e recuperando imposte, interessi e sanzioni. Gli atti erano stati notificati con le forme dell'irreperibilità assoluta; successivamente erano state notificate le cartelle di pagamento. La società aveva impugnato le cartelle deducendo la nullità degli avvisi presupposti e l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo. I giudici di merito avevano ritenuto che la notifica dovesse avvenire secondo la disciplina dell'irreperibilità relativa e non di quella assoluta, ritenendo quindi invalida la procedura seguita. In cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al fatto che la CTR non si era pronunciata sulla censura dell'Ufficio; dall'altro, violazione della disciplina delle notificazioni (artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973), sostenendo che la relata del messo notificatore attestava un'irreperibilità assoluta e che la notifica era quindi regolare. Tuttavia, nelle more del giudizio, la contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ex d.l. 119/2018 per entrambi gli anni d'imposta, senza che l'Agenzia avesse chiesto la trattazione entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite pendente. Ha rilevato che la contribuente aveva depositato la domanda di definizione agevolata per gli anni 1997 e 1998 e che, in mancanza di istanza di trattazione da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, il processo doveva estinguersi. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla corretta disciplina della notifica degli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello; la Corte non ne approfondisce il merito per effetto dell'estinzione del giudizio

  • art. 140 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per sostenere che, in caso di irreperibilità relativa, occorressero le formalità previste da tale norma

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo e nella motivazione dei giudici di merito in tema di notificazione agli irreperibili assoluti

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato come base normativa della notificazione a persona irreperibile assoluta, ritenuta dall'Agenzia correttamente applicata

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle nullità degli atti processuali e delle notificazioni

  • artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018

    richiamati come disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti, cui la contribuente ha aderito

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    la mancata presentazione, da parte dell'Agenzia, dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 ha determinato l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • Quando una parte deposita domanda di definizione agevolata della lite pendente e la controparte non chiede la trattazione nel termine previsto dalla disciplina speciale, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione agevolata assorbe il sindacato di legittimità sulle questioni di merito e di rito già dedotte, rendendo inutile la decisione sui motivi di ricorso.
  • Nei giudizi tributari, la contestazione della validità della notificazione degli avvisi di accertamento può incidere sulla legittimità derivata delle cartelle di pagamento, ma tale profilo resta privo di rilievo se interviene una causa estintiva del processo.
  • La relata di notifica e le attestazioni del messo notificatore vengono richiamate come base del contrasto tra irreperibilità assoluta e relativa, ma la decisione finale non si fonda su tale accertamento poiché il processo si estingue per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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