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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21650/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per crediti previdenziali. La società debitrice aveva già opposto la cartella in un precedente giudizio concluso con rigetto, poi divenuto definitivo. La Corte d'appello ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. sul presupposto del passaggio in giudicato del precedente rigetto; la Cassazione, con ordinanza del 2021, ha respinto il ricorso della società. In revocazione, la società ha dedotto errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe supposto l'esistenza del giudicato senza verificare se la sentenza fosse corredata dall'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., e che tale attestazione sarebbe l'unico mezzo idoneo a provarlo. La doglianza era quindi diretta a sostenere che la Corte avesse dato per accertata, per svista, una definitività non documentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un errore di percezione immediatamente rilevabile dagli atti, ma contestasse in realtà la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza, cioè l'applicazione dell'art. 2953 c.c. in presenza di un giudicato formatosi sul rigetto dell'opposizione. Inoltre, la definitività della precedente sentenza era già stata posta a base del giudizio di merito e non era stata specificamente censurata nel ricorso deciso con l'ordinanza impugnata; perciò il rimedio revocatorio non poteva essere usato per rimettere in discussione un punto controverso e già valutato nei precedenti gradi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INPS e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti e secondo i presupposti previsti per i vizi revocatori, tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva, oggettiva e immediatamente rilevabile dagli atti, non una valutazione o interpretazione giuridica delle risultanze processuali.

  • art. 2953 c.c.

    Il termine decennale di prescrizione si applica quando il credito sia stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale; il giudicato fa venire meno la rilevanza del titolo originario del credito e fonda la pretesa sull'atto giurisdizionale definitivo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La ricorrente lo invoca come norma che imporrebbe l'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato come prova della definitività della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la disciplina camerale della trattazione del ricorso nel regime temporale applicabile.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022

    Richiamato ai fini dell'applicazione ratione temporis della nuova disciplina processuale in tema di trattazione camerale.

  • art. 2697 c.c.

    Citato solo indirettamente nel richiamo generale all'onere della prova, senza specifica applicazione decisoria autonoma.

  • art. 2946 c.c.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia supposto o escluso l'esistenza di un fatto decisivo in modo percettivamente errato, e non quando la censura investa la valutazione giuridica o l'interpretazione delle risultanze processuali.
  • Non è utilizzabile la revocazione per rimettere in discussione un punto che sia stato oggetto di contraddittorio e di valutazione nei gradi di merito, specie se la doglianza mira in sostanza a contestare un errore di giudizio già formato nella precedente decisione.
  • Il passaggio in giudicato di una sentenza che definisce una controversia sul credito consente l'applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., indipendentemente dal fatto che la pronuncia sia di condanna o di mero accertamento, purché renda definitivamente incontestabile il credito.
  • Il rimedio revocatorio non può essere impiegato per supplire a una mancata impugnazione o a una critica non ritualmente devoluta su un punto decisivo già affrontato nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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