Cassazione Civile, Sentenza n. 15141/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Viterbo: il contratto di collaborazione stipulato tra le parti è stato dichiarato illegittimo per assenza di un progetto specifico e il rapporto è stato qualificato come subordinato a tempo indeterminato. Terme dei Papi deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul contratto a progetto (art. 61 e art. 69 d.lgs. 276/2003), mancata considerazione delle conseguenze ratione temporis previste dalla L. 92/2012 (art. 1 co.23-25), vizio di motivazione e profili di incostituzionalità dell'art. 69 co.1 nella versione anteriore alle modifiche del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: il progetto contrattuale non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale e deve essere distinto dall'ordinaria attività aziendale, con indicazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e risultato atteso; la giurisprudenza consolidata interpreta l'art. 69 co.1 (nella versione ratione temporis applicabile) come causa di conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato quando manca un progetto specifico, senza che ciò ammetta prova contraria dell'autonomia; le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 69 co.1 sono state già ritenute manifestamente infondate dalla stessa Corte. Sono state confermate anche le statuizioni sulla liquidazione delle spese: la società ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (compensi e spese come liquidati) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa riferita a progetti specifici gestiti autonomamente dal collaboratore; il "progetto" non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa
D.Lgs. n. 276/2003, art. 69, co. 1
"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"
Nella versione ratione temporis applicabile, la Corte interpreta il comma 1 come disposizione di conversione automatica (ope legis) in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando manca l'individuazione di un progetto, senza ingresso della prova contraria circa la natura autonoma del rapporto
L. n. 92/2012, art. 1, co. 23-25
La modifica legislativa del 2012 ha inciso sul regime ma, con riguardo ai contratti anteriori, la giurisprudenza conferma che l'art. 69 co.1 nella versione precedente può dispiegare l'effetto di conversione automatica; le differenze ratione temporis sono state esaminate e non hanno portato a diversa conclusione nel caso concreto
Cost., art. 41
La Corte ha ritenuto che la disciplina sanzionatoria che applica le regole del lavoro subordinato in caso di violazioni non contrasti con l'art. 41 Cost., perché mira a reprimere condotte datoriale elusive e non limita illegittimamente l'attività economica
C.P.C., art. 360 co.1 nn. 3 e 4
Richiamati come basi per i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità per difetto di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure insufficienti e infondate
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 co. quater
Richiesto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando sussistano i presupposti processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Un contratto a progetto richiede un progetto specifico, distinto dall'ordinaria attività dell'impresa: se il "progetto" coincide con l'oggetto sociale è probabile che venga dichiarato inesistente
- Per i contratti antecedenti alla L. 92/2012 l'art. 69 co.1, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata, determina la conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato in presenza di assenza di progetto, senza possibilità di provare l'autonomia
- Le censure di incostituzionalità avverso l'art. 69 co.1 (versione ante 2012) sono generalmente ritenute infondate: la prescrizione è vista come sanzione antielusiva coerente con la tutela del lavoro subordinato
- Quando si redige un contratto a progetto, bisogna dettagliare il progetto (azioni, tempi, risorse, ruoli, aspettative di risultato, entità e durata dell'impegno) per evitare qualificazione come subordinato
- Il giudice può comunque accertare, anche con riferimento al comportamento successivo delle parti, la natura subordinata del rapporto (art. 69 co.2): esistono due distinte ipotesi di applicazione della disciplina sanzionatoria
- Chi impugna il riconoscimento della subordinazione corre il rischio di soccombenza e condanna alle spese: valutare la forza probatoria del progetto e della documentazione prima di promuovere l'azione
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