Cassazione Civile, Sentenza n. 15397/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare intimato con lettera del 20/06/2017 chiedendone l'annullamento, la reintegrazione e il risarcimento dei danni. Contestava in particolare la validità della notifica del licenziamento sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di giacenza e deducendo quindi l'inefficacia della comunicazione; inoltre sosteneva che una sua comunicazione dell'11/09/2017 circa il mancato pagamento della retribuzione fosse idonea a costituire impugnativa entro i termini di legge ai sensi dell'art. 6 legge n. 604/1966.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la notifica del licenziamento si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale e che la documentazione fornita da Poste Italiane (ricevuta di invio e schede informative che attestano mancata consegna, deposito in giacenza e restituzione al mittente) è idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. La ricorrente non ha fornito la prova dell'impossibilità di avere notizia senza sua colpa e, peraltro, era soggetta all'obbligo contrattuale di comunicare ogni mutamento di domicilio. La comunicazione dell'11/09/2017 è stata ritenuta inidonea a esprimere in modo non equivoco la volontà di impugnare il licenziamento; quindi è maturata la decadenza dal potere di impugnazione nei termini di legge. Condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1335 cod. civ.
Viene applicata la presunzione legale di conoscenza degli atti scritti pervenuti all'indirizzo del destinatario: l'atto si reputa conosciuto se provato il suo arrivo a destinazione, salvo che il destinatario provi l'impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia. Nel caso concreto la documentazione postale è ritenuta sufficiente a far operare la presunzione.
art. 6 legge n. 604/1966
Stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento. La Corte ha ritenuto maturata la decadenza dal potere di impugnazione perché la presunzione di conoscenza ha fatto decorrere il termine e la comunicazione del 11/09/2017 non è stata qualificata come impugnativa.
art. 2 legge n. 604/1966
Richiamata tra le norme sul recesso dal rapporto di lavoro; nel giudizio è stata invocata ma la decisione si è fondata in particolare sull'art. 6 in relazione alla decorrenza dei termini.
artt. 8 e 9 legge n. 890/1982
Norme richiamate dalla ricorrente nella contestazione della validità della comunicazione notificatoria; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, le risultanze documentali postali supplivano alla mancata produzione dell'avviso di giacenza in cassetta e non hanno determinato l'annullamento della presunzione di conoscenza.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per il principio della doppia conforme: quando la sentenza di appello è conforme alla decisione di primo grado (o fondata sul medesimo iter logico-argomentativo) la relativa valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione; tale principio ha reso inammissibile la censura relativa a omesso esame di fatto.
art. 360 c.p.c.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione. I motivi proposti (esame, violazione di norme, contraddittorietà) sono stati valutati e respinti per mancanza di fondamento o per inammissibilità alla stregua della doppia conforme.
CCNL Credito art. 38, comma 6
Prevede l'obbligo del personale di comunicare tempestivamente all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio; la mancata contestazione di questo obbligo ha rafforzato la presunzione che il domicilio comunicato fosse quello corretto.
art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002
Norma richiamata in relazione all'obbligo processuale del versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23, comma 8-bis e D.L. n. 198/2022 art. 8
Richiamati per la partecipazione del Pubblico Ministero e il deposito di conclusioni scritte nel procedimento, atti procedurali non determinanti sul merito della controversia.
Massime di principio
- La notifica di un atto recettizio (es. lettera di licenziamento) si presume conosciuta se è provato il suo arrivo all'indirizzo del destinatario: la prova può consistere anche in documentazione informatica dell'operatore postale che attesti mancata consegna, deposito per giacenza e restituzione al mittente.
- Per vincere la presunzione prevista dall'art. 1335 c.c. il destinatario deve dimostrare l'impossibilità, senza sua colpa, di avere notizia dell'atto (ad es. prova che l'indirizzo non era quello reale, furto della posta, ecc.). L'assenza dell'avviso trovato nella cassetta postale, da sola, di solito non è sufficiente.
- Se la notifica è ritenuta perfezionata, decorrono i termini di legge (ad es. 60 giorni ex art. 6 legge n. 604/1966) e solo una comunicazione che esprima in modo non equivoco la volontà di impugnare il licenziamento interrompe tale decorrenza; comunicazioni generiche o riferite a questioni diverse (es. mancato pagamento) possono essere inidonee.
- Il mittente dovrebbe, quando possibile, conservare e produrre elementi di prova postale (ricevute, schede informative, avviso di giacenza) per fondare la presunzione di conoscenza; l'uso di certificazioni o dati ufficiali dell'operatore postale ha elevato valore probatorio.
- Quando la decisione di appello è conforme al primo grado o fondata sul medesimo percorso logico-argomentativo (cd. doppia conforme), le censure sulla valutazione di fatto sono generalmente inammissibili in cassazione.
- Per il lavoratore è prudente comunicare tempestivamente all'azienda ogni variazione di residenza/domicilio e, in caso di ricezione di atti, esplicitare chiaramente l'intento di impugnare il licenziamento entro i termini di legge.
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