Cassazione Civile, Sentenza n. 15226/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due censure: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 6 legge 604/1966 (modificato dall'art. 32, co.1, legge 183/2010) e connesse questioni di decadenza (art. 2966 c.c.), deducendo che, in caso di plurimi contratti a termine succedutisi con sostanziale continuità e con intervalli inferiori al termine per l'impugnazione stragiudiziale, l'impugnazione dell'ultimo contratto estenderebbe la tutela anche ai precedenti e interromperebbe il decorso dei termini; 2) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001 in relazione al considerando n.6 della direttiva 1999/70/CE, deducendo che, dopo una lunga serie di contratti a termine tra le stesse parti, l'apposizione del termine al contratto acausale del 19.1.2015 fosse illegittima in assenza di concrete ragioni temporanee e che il datore dovesse provare l'esistenza di tali ragioni, pena elusione della disciplina europea.
La decisione
Il giudice di legittimità ha rigettato il primo motivo ritenendo che, di regola, per i contratti a termine il termine di decadenza per l'impugnazione decorre dalla scadenza di ciascun singolo contratto e l'impugnazione dell'ultimo non si estende automaticamente ai precedenti; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che né il Tribunale né la Corte territoriale avevano valutato la compatibilità della disciplina nazionale (in particolare la previsione dell'apposizione del termine senza causale e il limite temporale di 36 mesi e il contingentamento) con la direttiva 1999/70/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame della legittimità del termine apposto al contratto del 19/01/2015, dovendo la Corte di merito tener conto, conformemente ai principi dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza comunitaria, della successione dei contratti ai fini di verificare se complessivamente la prestazione possa considerarsi "temporanea" o costituisca un abuso.
Norme richiamate
art. 6 legge 29 marzo 1966 n. 604
La Corte ha ritenuto che per i contratti a termine il termine di decadenza per l'impugnazione decorre dalla scadenza di ciascun singolo contratto e non dalla scadenza dell'ultimo della serie; l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto non si estende automaticamente ai precedenti.
art. 2966 cod. civ.
Il richiamo all'art. 2966 cc. (fatti impeditivi della decadenza) non è pertinente per estendere la decorrenza dei termini, poiché le fattispecie previste sono specifiche e non suscettibili di applicazione estensiva o analogica.
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368
"le parole da «a fronte» a «di lavoro» sono sostituite da «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro (...) e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276'"
La norma, nella formulazione applicabile al contratto del 19.1.2015, ha introdotto l'assenza di causali e un limite temporale massimo di 36 mesi (con possibilità di max cinque proroghe) e un contingentamento (20%): la Corte ha ritenuto che tale assetto, pur potendo ricadere tra le misure alternative previste dalla direttiva per prevenire abusi, debba essere interpretato alla luce della giurisprudenza europea e richiede una valutazione complessiva della successione contrattuale per accertare eventuali abusi/elusioni.
Direttiva 1999/70/CE (considerando n.6 e accordo quadro allegato)
La direttiva stabilisce il principio che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune e che contratti a termine devono restare eccezionali; ai fini della prevenzione degli abusi gli Stati possono scegliere tra misure alternative (ragioni obiettive, durata massima, numero di rinnovi). La Corte ha rilevato che il giudice nazionale deve, interpretando il diritto interno alla luce della direttiva, verificare se la successione di contratti sia abusiva e abbia eluso gli obiettivi della direttiva.
Direttiva 2008/104/CE
Richiamata a supporto del principio generale; la Corte ha osservato che l'interpretazione nazionale relativa ai termini di decadenza non contrasta con il diritto dell'Unione nella misura in cui non osti alle finalità della direttiva, ma richiede comunque che il giudice nazionale applichi i criteri di tutela voluti dall'UE.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. causa C-681/18 JH v KG e altre)
Le sentenze della CGUE richiedono che le legislazioni nazionali e l'interpretazione giurisdizionale adottino misure efficaci per preservare la natura temporanea dei contratti a termine/somministrazione e per impedire elusioni tramite ripetute successioni di contratti; i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno in conformità con tali princìpi, senza però travalicare i limiti posti dal diritto nazionale (no interpretazione contra legem).
Massime di principio
- 1) Per i contratti a termine, salvo eccezioni legali, il termine di decadenza per impugnare decorre dalla scadenza di ciascun singolo contratto: l'impugnazione dell'ultimo non estende automaticamente la tutela ai precedenti.
- 2) Anche quando il lavoratore sia decaduto dall'impugnare singoli contratti precedenti, il giudice deve poter considerare quei contratti come antecedenti fattuali per valutare la legittimità dell'ultimo contratto rispetto al rischio di abuso/elusione della normativa sui contratti a termine.
- 3) Le disposizioni nazionali che consentono contratti acausali entro un limite temporale (es. 36 mesi) possono essere compatibili con la direttiva 1999/70/CE, ma la loro applicazione richiede una valutazione complessiva e specifica delle circostanze per verificare che non si realizzi un abuso.
- 4) Il datore che usa contratti a termine acausali deve rispettare i limiti previsti (durata massima, contingentamento) e dovrebbe essere pronto a provare, ove rilevante, la temporaneità delle esigenze; tuttavia la normativa nazionale può prevedere misure alternative per prevenire abusi (durata, numero proroghe, ragioni oggettive).
- 5) Chi impugna deve allegare e documentare fatti concreti (non solo norme richiamate) relativi al superamento di limiti o al mancato rispetto del contingentamento, perché deduzioni generiche possono essere ritenute inammissibili.
- 6) I giudici nazionali sono tenuti a interpretare e applicare le norme nazionali in modo conforme al diritto dell'Unione e, se necessario, valutare la compatibilità della normativa nazionale con le direttive e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
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