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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15247/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava omessa pronuncia su un fatto decisivo relativo agli indebiti (che, per l'ammontare, andavano annullati) in relazione all'art. 4 del D.L. n. 119/2018 e denunciava la violazione dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 in ordine alla statuizione sulla non intervenuta prescrizione dei crediti. Tuttavia la questione preliminare era l'interesse ad agire rispetto all'impugnazione del ruolo e delle cartelle ritenute invalidamente notificate

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire. Ha ritenuto applicabile, anche al processo pendente, la novella introdotta dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215) che ha aggiunto il comma 4‑bis all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e che limita l'impugnabilità diretta del ruolo e della cartella non notificata richiedendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio (partecipazione ad appalti, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici). Le Sezioni Unite (sentenza n. 26283/2022) hanno confermato che tale norma si applica ai processi pendenti e che lo specifico interesse ad agire deve essere provato nei modi e nei termini indicati; la ricorrente non ha fornito tale dimostrazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono compensate nei confronti dell'INAIL e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

Norme richiamate

  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215 (art. 3‑bis)

    a seguito dell'art. 3‑bis è stato aggiunto all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4‑bis: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48‑bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

    La norma limita l'accesso alla tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata, richiedendo la prova di un concreto pregiudizio; si applica anche ai giudizi pendenti secondo le Sezioni Unite

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4‑bis

    Vedi testo riportato nella fonte D.L. 146/2021 (art. 3‑bis) relativo all'aggiunta del comma 4‑bis

    Individua i casi tassativi in cui l'invalidita' della notifica giustifica l'impugnazione diretta del ruolo; ha plasmato la nozione di interesse ad agire rispetto all'estratto di ruolo

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9

    Nel giudizio era dedotta la violazione di tale norma in relazione alla statuizione sulla prescrizione dei crediti, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per la preliminare inammissibilità del ricorso

  • D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Prevede il raddoppio del versamento del contributo unificato in casi specifici; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per applicare tale raddoppio nei confronti della ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Dopo il D.L. 146/2021 (art. 3‑bis) e le Sezioni Unite n. 26283/2022, l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio (es. impedimento alla partecipazione ad appalti, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici); l'assenza di tale prova comporta inammissibilità
  • La novella si applica anche ai processi pendenti: l'interesse ad agire è una condizione dinamica che va dimostrata nei modi e nei termini previsti (rimessione nei termini, deposito documentale ex art. 372 c.p.c., tempestiva deduzione in grado di merito o di legittimità, o prima dell'udienza di discussione)
  • In casi simili, il ricorrente deve preliminarmente documentare il concreto pregiudizio subito dall'iscrizione a ruolo/cartella per non vedere il ricorso dichiarato inammissibile senza decreto del merito
  • L'inammissibilità per difetto di interesse ad agire può comportare la compensazione delle spese processuali a favore della parte resistente; tuttavia possono essere disposte ulteriori conseguenze economiche come il raddoppio del contributo unificato ove applicabile
  • Se si contesta la prescrizione o la fondatezza degli indebiti, è consigliabile valutare azioni alternative o preliminari (es. opposizione in sede competente o ricorso con puntuale e tempestiva prova del pregiudizio) per evitare il rischio di inammissibilità

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