Cassazione Civile, Sentenza n. 14910/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione agli estratti di ruolo e a tre cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate, chiedendo l'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali. In primo grado il Tribunale aveva accolto le opposizioni e dichiarato prescritti i crediti; la Corte d'appello di Salerno, accogliendo l'appello della società di riscossione, aveva invece dichiarato inammissibile la domanda originaria per difetto di interesse ad agire ritenendo intervenuta la notificazione delle cartelle. In Cassazione Volpe ha dedotto tre motivi: (1) violazione della normativa del decreto fiscale 2019 (L. n. 124/2019) concernente la cancellazione delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro; (2) omessa valutazione probatoria sulla ritualità della notifica della cartella (art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.); (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione al DM n. 55/2014 e all'art. 24 Cost. per mancata compensazione delle spese. È poi emersa la questione dell'applicabilità, anche ai giudizi pendenti, della novella introdotta dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (art. 3-bis) che ha modificato l'art. 12 del DPR 602/1973, comma 4-bis, limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata salvo specifici casi di concretissimo pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, alla luce della novella normativa (art. 3-bis D.L. 146/2021, art. 12 DPR 602/1973 comma 4-bis) e dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022), anche i processi pendenti richiedono la dimostrazione di uno specifico interesse ad agire (pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, es. impedimento nella partecipazione ad appalti, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici). Il ricorrente non ha dimostrato tale interesse nei termini previsti; quindi la questione dell'interesse ad agire assorbe ogni ulteriore motivo. Non sono state disposte spese processuali a carico delle controparti, atteso che l'INPS non ha svolto attività difensiva effettiva e la società di riscossione è rimasta mera intimata. È rilevato, inoltre, il presupposto per il raddoppio del versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»
La disposizione limita l'accesso alla tutela immediata contro ruolo/ cartella non notificata, rendendo l'azione ammissibile solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto e specifico derivante dall'iscrizione a ruolo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 (comma 4-bis introdotto dal D.L. n. 146/2021)
Il comma 4-bis, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, concreta e circoscrive l'interesse ad agire in materia di riscossione coattiva, selezionando i casi in cui l'invalidità della notifica giustifica tutela immediata.
Cass. sez. un., sent. n. 26283 del 6 settembre 2022
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la novella normativa che introduce il comma 4-bis si applica anche ai processi pendenti; l'interesse ad agire ha natura 'dinamica' e deve essere dimostrato nelle fasi processuali indicate (rimessione nei termini, deposito documentale ex art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, o nel giudizio di rinvio se occorrono accertamenti di fatto).
Decreto fiscale 2019 convertito in Legge n. 124/2019
Richiamato dal ricorrente per la presunta cancellazione delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo, avendo deciso per l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire.
Art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.
Richiamati dal ricorrente in ordine al difetto di prova della ritualità della notifica; la Corte ha ritenuto la questione preliminare dell'interesse ad agire decisiva e quindi non ha affrontato il merito probatorio.
La Corte ha rilevato i presupposti per l'applicazione della norma che consente il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Art. 92 c.p.c., DM n. 55/2014, art. 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla richiesta di compensazione delle spese di lite; la Corte non ha accolto la domanda sul punto, ritenendo prevalente la decisione di inammissibilità e constatando l'assenza di attività difensiva significativa da parte dell'INPS.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 (D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021) l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile: il debitore deve dimostrare un pregiudizio concreto e specifico derivante dall'iscrizione a ruolo per avere interesse ad agire.
- La novella normativa si applica anche ai processi pendenti: l'interesse ad agire è 'dinamico' e può essere soddisfatto nelle fasi processuali indicate (rimessione nei termini, deposito documentale ex art. 372 c.p.c., prima dell'udienza di discussione o dell'adunanza camerale, o nel giudizio di rinvio se necessari accertamenti di fatto).
- In assenza della dimostrazione del pregiudizio previsto (es. impedimento a partecipare a gare d'appalto, riscossione da enti pubblici, perdita di benefici), le opposizioni avverso estratti di ruolo o cartelle non notificati sono inammissibili per difetto di interesse ad agire.
- La questione dell'interesse ad agire è preliminare e può assorbire gli altri motivi di merito (come contestazioni sulla validità della notifica o sulla prescrizione), per cui è cruciale allegare e, se possibile, documentare tempestivamente il pregiudizio subito.
- Chi impugna deve curare i rimedi procedurali previsti per i processi pendenti (ad es. tempestiva deduzione del pregiudizio, deposito documentale ex art. 372 c.p.c., richiesta di rimessione nei termini) al fine di non vedersi dichiarare l'inammissibilità.
- L'eventuale raddoppio del contributo unificato può scattare in presenza dei presupposti di cui al D.P.R. 115/2002; va considerata tale possibile conseguenza economica quando si propone ricorso poi dichiarato inammissibile.
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