Cassazione Penale, Ordinanza n. 09735/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in primo grado per reati tributari riferiti ad annualità 2012-2016, hanno definito l'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi salvo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio e concordando la rideterminazione della pena. La Corte d'appello ha quindi dichiarato estinti per prescrizione i fatti del 2012-2013, ha riconosciuto le attenuanti generiche, ridotto le pene principali e accessorie, concesso i benefici della non menzione e, per uno degli imputati, anche la sospensione condizionale, nonché ridotto l'importo della confisca. In cassazione, i ricorrenti hanno contestato: 1) che la confisca fosse stata disposta nonostante non fosse stata oggetto dell'accordo; 2) l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che la confisca non sarebbe applicabile a reati tributari commessi prima della fine del 2015, quando tale norma è stata introdotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché riproducevano censure alle quali gli imputati avevano già rinunciato in appello. Ha comunque osservato, in via aggiuntiva, che la confisca era stata correttamente applicata come statuizione accessoria obbligatoria e che la quantificazione era stata motivata correttamente, con lo scomputo delle annualità estinte per prescrizione. Ha inoltre affermato la continuità normativa tra l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e la previgente disciplina della confisca richiamata dall'art. 322-ter c.p., richiamando un precedente di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata all'esito della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello salvo quelli sul trattamento sanzionatorio e dell'accordo sulla sua rideterminazione.
Costituisce la base dei reati tributari contestati, riferiti ad annualità comprese tra il 2012 e il 2016.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ribadisce che la confisca prevista da tale norma è applicabile e che vi è continuità normativa con la disciplina previgente, sicché la misura può riguardare anche annualità anteriori all'introduzione della norma stessa.
Richiamato come disciplina previgente della confisca, operante per effetto del rinvio dell'art. 1, comma 143, l. 244/2007, poi abrogata dal d.lgs. 158/2015, ma in continuità normativa con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizione che richiamava la confisca di cui all'art. 322-ter c.p. per i reati tributari, poi superata dalla riforma del 2015.
art. 14 d.lgs. n. 158 del 2015
Norma che ha abrogato il previgente rinvio all'art. 322-ter c.p., senza interrompere la continuità normativa con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che riproducano censure già abbandonate in appello a seguito di rinuncia ai motivi, quando il giudizio di secondo grado si sia definito nei limiti dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
- La confisca nei reati tributari può essere disposta come statuizione accessoria obbligatoria anche quando l'assetto normativo sia mutato, se tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta sussiste continuità normativa.
- Ai fini della confisca, la rideterminazione dell'importo deve tenere conto delle annualità estinte per prescrizione e lo scomputo relativo deve essere esplicitato dal giudice.
- La deduzione di un preteso difetto di accordo sulla confisca non è decisiva quando la misura sia imposta dalla legge come conseguenza accessoria della condanna.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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