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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24642/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le società avevano impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato imposta di registro proporzionale del 3% su una scrittura privata del 6 settembre 2006, qualificata dall'Amministrazione come transazione soggetta all'art. 29 del DPR 131/1986. La scrittura risolveva un precedente preliminare di compravendita: la promissaria acquirente si impegnava a rimborsare alla promissaria venditrice l'Iva relativa a una fattura di acconto del prezzo, emessa al momento del preliminare ma mai pagata. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva ritenuto che si trattasse di una transazione con determinazione e convalidazione di un credito scaduto e con pagamento rateizzato, senza risarcimenti danni, legittimando così l'imposizione proporzionale. In cassazione le contribuenti deducevano: nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.; violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 29 DPR 131/1986 perché la pattuizione riguardava un obbligo di restituzione/rimborso e non un risarcimento; omessa pronuncia sulla dedotta alternatività Iva/registro di cui all'art. 40 DPR 131/1986; violazione dell'art. 40 DPR 131/1986 e della tabella degli atti non soggetti a registrazione obbligatoria, sostenendo che un atto relativo a rapporto soggetto a Iva non poteva essere colpito da registro proporzionale.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo assorbiti il terzo e il quarto. Ha affermato che l'art. 29 DPR 131/1986 distingue tra transazioni con effetto traslativo o novativo e transazioni che non importano trasferimento di ricchezza, precisando che gli obblighi di restituzione non rilevano ai fini della base imponibile proporzionale. Nel caso concreto la pattuizione prevedeva solo il rimborso dell'Iva su una fattura di acconto non pagata e le parti avevano espressamente rinunciato a qualsiasi risarcimento del danno: non vi era dunque alcun trasferimento di ricchezza né un'obbligazione risarcitoria tassabile in misura proporzionale. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle contribuenti. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 29 DPR 131/1986

    "Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa"

    Le transazioni senza effetto traslativo sono tassate in relazione ai soli obblighi di pagamento che ne derivano; gli obblighi di restituzione e quelli estinti per effetto della transazione non concorrono alla base imponibile proporzionale.

  • art. 40 DPR 131/1986

    Richiamato dalle ricorrenti come norma sull'alternatività tra IVA e imposta di registro, ma i relativi motivi sono stati assorbiti dopo l'accoglimento delle censure principali.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha valorizzato la comune intenzione delle parti desumibile dal testo dell'atto, che esprimeva rinuncia a pretese risarcitorie e previsione di un mero rimborso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per articolare i motivi di ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la transazione va qualificata in base al suo contenuto effettivo: se non comporta trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali, l'imposizione proporzionale riguarda solo gli obblighi di pagamento effettivamente nuovi o conservati dall'accordo.
  • Gli obblighi di restituzione non integrano, di regola, materia imponibile proporzionale quando la transazione mira soltanto a ripristinare la situazione precedente senza arricchimento di una parte.
  • La rinuncia espressa a qualsiasi pretesa risarcitoria è indice testuale rilevante per escludere che l'accordo abbia natura risarcitoria o novativa ai fini fiscali.
  • In presenza di un atto chiaramente interpretabile come mero rimborso/restituzione di somme o imposte indebitamente o comunque non versate, non è legittima la riqualificazione come transazione produttiva di imposta proporzionale per un presunto credito risarcitorio.
  • Quando il giudice di merito trascura il significato complessivo delle clausole e attribuisce alla pattuizione effetti incompatibili con il testo negoziale, incorre in violazione dei criteri di interpretazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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