Cassazione Civile, Ordinanza n. 05026/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione dei redditi Modello 730/2015 relativa all'anno d'imposta 2014. In esito al controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'imposta IRPEF, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista impugnò la cartella deducendo, da un lato, l'applicazione del favor rei in conseguenza della modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 introdotta dalla l. n. 26/2019, che avrebbe limitato la sua responsabilità alla sola sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata; dall'altro, eccepì l'incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. La CTR rigettò gli appelli di entrambe le parti. In cassazione l'Agenzia dedusse violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997 per aver escluso la debenza di imposta e interessi; il professionista propose ricorso incidentale riproponendo il vizio di incompetenza dell'ufficio e l'annullabilità/nullità dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista, ritenendo illegittima la cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento di legittimità richiamato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sul controllo formale della dichiarazione, richiamata come base del procedimento di verifica che ha preceduto l'iscrizione a ruolo.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; nella fattispecie ratione temporis applicabile la somma iscritta a ruolo poteva riguardare l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
Attribuisce competenza funzionale e territoriale inderogabile alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore; la violazione di tale regola determina illegittimità dell'atto compiuto dall'ufficio incompetente.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Richiamato per individuare la modalità di presentazione della dichiarazione con visto di conformità da parte del CAF e del professionista.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata nel secondo motivo incidentale per denunciare un errore processuale e il vizio di motivazione/violazione dell'art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo incidentale come parametro dell'omessa pronuncia o della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce in modo espresso e funzionale la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni a un ufficio determinato, tale competenza non è derogabile e l'atto emesso da un ufficio diverso è illegittimo.
- In materia di visto di conformità infedele, la responsabilità del professionista ha una componente punitiva e la sua disciplina va letta alla luce della norma ratione temporis applicabile, ma la questione sulla competenza dell'ufficio può assorbire ogni ulteriore profilo di merito.
- Se l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella sono viziati ab origine per incompetenza dell'ufficio procedente, restano assorbite le ulteriori censure sul quantum e sulla pretesa tributaria sottostante.
- La competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 è funzionale oltre che territoriale, essendo determinata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non del contribuente assistito.
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