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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35070/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposte e tributi relativi ad annualità 2003, 2004 e 2005, che la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato. Nel primo giudizio, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza della CTR che aveva escluso la prova certa della notifica della cartella, ritenendo non chiaro quale atto fosse stato consegnato; la società resisteva, mentre il concessionario per la riscossione proponeva ricorso incidentale. Nel secondo giudizio, l'Agenzia impugnava la sentenza che aveva rigettato la revocazione della precedente decisione, deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per la pretesa svista sulla relata di notifica. I motivi del ricorso principale nel giudizio n. 25782/2013 denunciavano, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla relata di notifica e, dall'altro, la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per non avere la CTR attribuito fede privilegiata alla relata e all'avviso di ricevimento. Nel giudizio n. 26072/2014, invece, si deduceva la violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. per avere la CTR confuso valutazione di merito ed errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso relativo alla revocazione, affermando che la doglianza non integrava un errore revocatorio perché la CTR aveva svolto una valutazione probatoria e perché la questione era già stata oggetto di discussione nel merito. Ha invece accolto il ricorso principale nel giudizio sulle cartelle, ritenendo errata la CTR nel negare efficacia probatoria alla relata di notifica e all'avviso di ricevimento, documenti aventi fede privilegiata. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale del concessionario perché non colpiva la ratio decidendi, e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi incidentali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale, non come errore di valutazione o interpretazione dei fatti o del diritto; inoltre il fatto non deve avere costituito oggetto di controversia decisa dal giudice.

  • art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come norma di legittimità per il motivo di ricorso relativo alla revocazione, ma la Corte chiarisce che la censura non era fondata nei limiti propri dell'errore revocatorio.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    Consente la deduzione della violazione e falsa applicazione di legge in cassazione; nel caso è stata ritenuta la corretta rubrica del motivo sulla mancata attribuzione di fede pubblica alla relata di notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova; la Corte afferma che, in tema di contestazione del contenuto del plico notificato, l'onere di provare la diversità del contenuto grava sul destinatario che la allega.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte riconosce che la relata di notifica e l'avviso di ricevimento, in quanto atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale.

  • art. 19 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992

    Consente l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando la cartella non risulti notificata.

  • art. 21 d. Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ritiene che la censura non colpisca la ratio decidendi effettiva della CTR.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo, con conseguente onere per il destinatario di provare l'eventuale difformità del contenuto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato come disciplina della revocazione delle sentenze della Cassazione, in combinato con l'art. 395 n. 4 c.p.c., per ribadire i limiti dell'errore di fatto revocatorio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva decisiva e oggettivamente verificabile dagli atti, non una rivalutazione del materiale istruttorio o un errore di diritto; se il fatto controverso è stato oggetto di discussione e decisione, la revocazione è preclusa.
  • In tema di notificazione della cartella di pagamento, la relata di notifica e l'avviso di ricevimento, se provenienti da pubblico ufficiale, hanno efficacia probatoria privilegiata circa l'avvenuta consegna; il destinatario che contesti il contenuto del plico deve provare che gli è stato recapitato un atto diverso da quello prodotto.
  • La presunzione di conoscenza derivante dalla consegna del plico al domicilio del destinatario comporta che non sia l'Amministrazione a dover dimostrare in positivo il contenuto dell'atto notificato, ma il contribuente a dover provare l'asserita difformità.
  • Nel processo tributario, l'estratto di ruolo può essere impugnato quando la contestazione dipenda dalla mancata notifica della cartella, secondo la disciplina dell'impugnazione degli atti presupposti.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attinge una questione diversa o solo apparente, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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