Cassazione Civile, Ordinanza n. 27686/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativo a omessa/infedele dichiarazione e omesso versamento, contestando il valore attribuito ad alcune aree edificabili, deducendo il pagamento di una parte dell’imposta, e sostenendo l’inedificabilità assoluta o di fatto di talune porzioni dei terreni per la presenza di una linea elettrica ad alta tensione e di servitù di acquedotto. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, riconoscendo il pagamento di euro 7.325,00 e riducendo il valore imponibile di alcune aree; la CTR aveva respinto l’appello del Comune, ritenendo sufficiente, per provare il pagamento, la stampa del cassetto fiscale e sufficiente, per i vincoli sulle aree, la perizia giurata prodotta dalla contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provato il pagamento di euro 7.325,00 sulla base della sola stampa del cassetto fiscale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché mancava in giudizio la quietanza o altra prova del pagamento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al criterio di calcolo delle riduzioni d’imposta sulla particella n. 703; 4) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 per avere la CTR rideterminato il valore venale delle aree edificabili senza indicare parametri oggettivi e trattando come reale un valore che il Comune assumeva solo presuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza della CTR nei capi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la prova del pagamento dell’imposta incombeva sulla contribuente e che la sola stampa del cassetto fiscale non fosse sufficiente, in mancanza di una quietanza idonea a dimostrare con chiarezza il titolo e la causa del pagamento. Ha inoltre affermato che, nel giudizio tributario avente ad oggetto la stima di aree edificabili ai fini ICI, il giudice deve compiere un autonomo giudizio estimatorio fondato su elementi provati e non controversi, indicando i parametri oggettivi utilizzati per determinare le riduzioni di valore dovute ai vincoli gravanti sui terreni; nel caso concreto, tale indicazione mancava. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, perché la censura del Comune era contraddittoria e non specificamente autosufficiente.
Norme richiamate
la prova dell’estinzione, anche parziale, dell’obbligazione incombe sul debitore/contribuente che deduce il pagamento; la documentazione prodotta deve essere idonea e chiara quanto a titolo e causa del versamento.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
è il vizio dedotto per la violazione di legge sostanziale prospettata nei motivi accolti.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
è il parametro processuale invocato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente devolute; nel caso concreto la censura è stata comunque ritenuta infondata per difetto di specificità e contraddittorietà.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
nel determinare il valore venale delle aree edificabili ai fini ICI il giudice deve effettuare un proprio giudizio estimatorio, considerando le effettive potenzialità edificatorie e l’incidenza dei vincoli gravanti sull’area.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
richiamato dal ricorrente come base di un valore presuntivo; la Corte rileva che il giudice non può trasformarlo in valore reale senza adeguata motivazione tecnica e parametri oggettivi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la prova del pagamento del tributo o dell’estinzione dell’obbligazione grava sul contribuente; una mera stampa di dati presenti nel cassetto fiscale non equivale automaticamente a quietanza idonea, se non consente di identificare con chiarezza il titolo e la causa del versamento.
- Quando il contribuente deduce l’inedificabilità o la ridotta edificabilità di un’area ai fini della base imponibile ICI, il giudice deve procedere a una autonoma valutazione estimativa e indicare i parametri oggettivi adottati per quantificare la riduzione di valore, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica della percentuale di abbattimento.
- Nel processo tributario, la decisione sulla stima dell’area non può limitarsi a confermare il valore accertato o a recepire una perizia senza esplicitare il percorso logico-estimativo e l’incidenza concreta dei vincoli urbanistici o materiali sull’immobile.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e non contraddittorie; una doglianza che non trascriva adeguatamente l’atto processuale rilevante o che prospetti in modo incoerente il vizio dedotto può essere dichiarata inammissibile o comunque respinta.
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